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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


890
DDL0067-0004
Progetto di legge Camera n. 67 - testo presentato - (DDL13-67)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C67. TESTIPDL
...C67.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC67 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, la Commissione unica del farmaco (CUF)
  procede alla standardizzazione delle confezioni delle
  specialità medicinali e dei preparati galenici, di cui sia
  stata rilasciata autorizzazione all'immissione in commercio,
  sulla base del dosaggio del principio attivo, della posologia
  e delle indicazioni terapeutiche in modo tale che ogni
  confezione corrisponda ad un ciclo terapeutico medio.  In
  deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente comma,
  relativamente ai farmaci utilizzati per terapie di patologie
  croniche o terapie particolarmente onerose, oltre alle
  confezioni previste per cicli terapeutici medi, la CUF
  definisce gli  standard  di confezioni a posologia
  limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di
  intolleranza nonché l'efficacia individuale del farmaco.
 
                               Pag. 7
 
     2.  Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la CUF
  procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e
  dei prodotti galenici di cui al medesimo comma 1 in classi
  omogenee per attività terapeutiche ed in sottoclassi omogenee
  per meccanismo di azione e struttura chimica (STAC).
     3.  La CUF individua in ciascuna sottoclasse omogenea di
  cui al comma 2, un farmaco, sia esso una specialità medicinale
  ovvero un prodotto galenico di riferimento sulla base della
  efficacia terapeutica, della tollerabilità, dell'uso
  consolidato, della diffusione internazionale e del rapporto
  qualità/prezzo.
     4.  Trascorso il termine di cui al comma 1 l'indicazione
  della sottoclasse di appartenenza delle specialità medicinali
  e dei prodotti galenici è effettuata all'atto
  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
     5.  I prezzi dei farmaci individuati come farmaci di
  riferimento ai sensi del comma 3 sono sottoposti a regime di
  sorveglianza secondo le modalità indicate dal Comitato
  interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e non
  possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti
  similari ed inerenti il medesimo principio attivo nell'ambito
  della Comunità europea.  Sono abrogate le disposizioni che
  attribuiscono al CIPE competenze in materia di fissazione e
  revisione del prezzo delle specialità medicinali.
     6.  In deroga a quanto previsto dal comma 5, i prezzi delle
  specialità medicinali a base di princìpi attivi riconosciuti
  dalla CUF come sicuramente innovativi e tali da consentire la
  costituzione di nuove sottoclassi omogenee, per il periodo di
  tre anni dalla loro immissione in commercio, sono liberamente
  stabiliti dal produttore.
     7.  I prezzi delle specialità medicinali non individuate
  come farmaci di riferimento ai sensi del comma 3 e delle
  specialità medicinali di esclusivo uso ospedaliero delle quali
  è vietata la vendita al pubblico, sono liberi.
     8.  E' abrogato il quarto comma dell'articolo 9 del
  decreto-legge 8 luglio 1974, n.  264, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n.  386.
 
                               Pag. 8
 
     9.  Lo sconto praticato agli enti ospedalieri ed agli
  istituti di ricovero e cura sui medicinali e prodotti galenici
  è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate;
  il prezzo dei farmaci di non esclusivo uso ospedaliero, al
  netto di detto sconto non può superare il prezzo del farmaco
  di riferimento detratto il margine alla distribuzione previsto
  dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
  412.
     10.  Le decisioni della CUF ai sensi del presente articolo,
  sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono
  immediatamente esecutive.  Contro tali decisioni le imprese
  possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data
  della decisione.  La CUF decide entro i trenta giorni
  successivi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-67 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0067 TOTPAG=0011 TOTDOC=0010 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=021 PAGFIN=0008 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=006700 00 FASCIDC=13DDL0067 SORTNAV=0006700 000 00000 ZZDDLC67 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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