| 1. Presso il Ministero della sanità è costituita la
Commissione per l'assistenza farmaceutica (CAF) con i seguenti
compiti:
a) stabilire la quota di rimborso a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN) per tutti i farmaci della
stessa sottoclasse o valenza (STAC), come definita
dall'articolo 2, comma 2. Tale quota di rimborso potrà essere
uguale od inferiore al prezzo del farmaco di riferimento di
cui al comma 5 dell'articolo 2. Le eventuali differenze tra il
prezzo del farmaco e la quota di rimborso sono a carico
dell'assistito;
b) determinare le quote di rimborso di tutte le
sottoclassi omogenee (STAC) in misura tale che la spesa per
l'assistenza farmaceutica globalmente non superi il livello
stabilito dalla legge finanziaria;
c) variare le quote di rimborso di alcune o di
tutte le sottoclassi omogenee (STAC) nel caso in cui
l'andamento della spesa verificato trimestralmente dal
comitato di cui all'articolo 4 si discosti dai valori
programmati.
2. La Commissione per l'assistenza farmaceutica è nominata
con decreto del Ministro
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della sanità ed è presieduta dal Ministro stesso o da un
vicepresidente da lui designato, ed è composta da:
a) otto esperti di documentata competenza
scientifica nel campo delle scienze mediche, della tecnologia
farmaceutica, della farmacologia e della farmacovigilanza;
b) due farmacisti di cui uno ospedaliero e uno
titolare di farmacia;
c) un farmacista designato dall'ordine
professionale;
d) un rappresentante dell'industria farmaceutica a
maggioranza di capitale nazionale.
3. Sono inoltre membri di diritto della CAF il direttore
generale del Servizio farmaceutico od un suo delegato ed il
presidente del comitato di controllo della spesa farmaceutica
di cui all'articolo 4.
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