| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1997 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa di cui al comma 15 dell'articolo 8
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della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i
cittadini di età inferiore a dieci anni e superiore a
sessanta.
2. I soggetti affetti dalle forme morbose nonché le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1^
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni, sono
esenti dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 15
dell'articolo 8 della legge 12 dicembre 1993, n. 537 come
modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n.
724. Tali soggetti sono altresì esentati dal pagamento della
eventuale differenza tra la quota di rimborso a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN) ed il prezzo del farmaco di
riferimento, limitatamente a terapie per patologie
strettamente correlate alla causa dell'esenzione di cui al
comma 1; la correlazione deve essere comprovata da
certificazione medico-specialistica.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente quando il reddito lordo complessivo familiare
dell'assistito, ovvero dell'esercente la patria potestà, non
supera i trenta milioni di lire annue.
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