| (Norme transitorie).
1. Per consentire ai produttori di predisporre le nuove
confezioni e alla distribuzione
Pag. 11
di smaltire le scorte di
magazzino, per un periodo di sei mesi, a far data dall'entrata
in vigore della presente legge, restano in vigore le
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 30
dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, e
successive modificazioni.
2. I provvedimenti ministeriali in materia di
concedibilità e di prezzi dei farmaci erogabili in regime di
Servizio sanitario nazionale entrano in vigore a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
| |