| 1. In attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge
4 maggio 1990, n. 107, nonché della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale, è consentito il prelievo di cellule
staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per
l'allotrapianto in soggetto diverso.
2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione del
midollo osseo a scopo di trapianto sono regolate dalla
presente legge.
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