| 1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è
sostituito dal seguente:
" 2. Le autorizzazioni medesime possono essere
accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale
rappresentante, se trattasi di società, non sia stato
condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei
reati di cui agli articoli 416- bis del codice penale,
73, comma 1, e 74, del presente testo unico, ovvero nei cui
confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non
definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi
requisiti deve possedere il direttore tecnico
dell'azienda".
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