| 1. I registri regionali sono istituiti presso i laboratori
regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale,
previsti dalla legislazione vigente in materia di trapianti
d'organo.
2. Le regioni che non hanno identificato i laboratori
regionali di riferimento di cui al comma 1 devono, nell'ambito
del proprio piano sanitario, individuare la struttura che
esercita il ruolo di registro regionale.
3. E' fatto obbligo alle strutture che svolgono attività
di tipizzazione per i donatori di midollo osseo di trasmettere
i dati relativi a tali tipizzazioni al relativo registro
regionale.
4. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo
e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del
Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo
sviluppo della donazione di sangue midollare e la tutela dei
donatori.
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