| 1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e
gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4
maggio 1990, n. 107.
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2. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro
dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario
senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni, per il tempo occorrente
all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo di sangue venoso finalizzato
all'individuazione dei dati genetici da inserire nel Registro
nazionale ai sensi dell'articolo 5;
b) eventuali prelievi di sangue successivi per
l'approfondimento della compatibilità con il paziente in
attesa del trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione
secondo i protocolli di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 4 maggio 1990, n. 107.
3. Trattamento analogo a quello di cui al comma 2 spetta
al donatore di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente
privato.
4. Il donatore ha, altresì, diritto a conservare la
normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie
all'effettivo prelievo di sangue midollare, eseguito in regime
di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione per
il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto
certificato dall' équipe medica che ha effettuato il
prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali
sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155. A tale fine, al datore di lavoro sono
certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni
sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti la procedura di
donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di
midollo osseo.
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