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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


904
DDL0068-0008
Progetto di legge Camera n. 68 - testo presentato - (DDL13-68)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C68. TESTIPDL
...C68.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC68 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  La donazione di midollo osseo è un atto volontario e
  gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4
  maggio 1990, n.  107.
 
                               Pag. 5
 
     2.  I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro
  dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario
  senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del
  testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
  impiegati civili dello Stato emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, e
  successive modificazioni, per il tempo occorrente
  all'espletamento dei seguenti atti:
         a)  prelievo di sangue venoso finalizzato
  all'individuazione dei dati genetici da inserire nel Registro
  nazionale ai sensi dell'articolo 5;
         b)  eventuali prelievi di sangue successivi per
  l'approfondimento della compatibilità con il paziente in
  attesa del trapianto;
         c)  accertamento dell'idoneità alla donazione
  secondo i protocolli di cui all'articolo 3, comma 4, della
  legge 4 maggio 1990, n.  107.
     3.  Trattamento analogo a quello di cui al comma 2 spetta
  al donatore di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente
  privato.
     4.  Il donatore ha, altresì, diritto a conservare la
  normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie
  all'effettivo prelievo di sangue midollare, eseguito in regime
  di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione per
  il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto
  certificato dall' équipe  medica che ha effettuato il
  prelievo di midollo osseo.  I relativi contributi previdenziali
  sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23
  aprile 1981, n.  155.  A tale fine, al datore di lavoro sono
  certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni
  sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti la procedura di
  donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di
  midollo osseo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-68 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0068 TOTPAG=0008 TOTDOC=0014 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=033 PAGFIN=0005 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=006800 00 FASCIDC=13DDL0068 SORTNAV=0006800 000 00000 ZZDDLC68 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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