| 1. Le spese per le prestazioni inerenti l'attività di
trapianto del midollo osseo da sostenere all'estero sono
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regolate dalla vigente normativa. Le prestazioni relative
all'iscrizione ai registri regionali di cui all'articolo 4,
sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Per i
prelievi, le analisi e la donazione, il donatore di midollo
osseo non necessita di impegnativa medica da parte della unità
sanitaria locale di provenienza, né dell'impegnativa del
medico di base, in quanto può accedere direttamente alle
strutture deputate, presentando la propria tessera sanitaria.
La struttura provvede all'autoimpegnativa per le prestazioni
necessarie, e trasmette la richiesta di rimborso all'unità
sanitaria locale di appartenenza del paziente.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a
carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della
ricerca ai fini della presente legge e già previste nei
Registri internazionali.
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