| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la
Commissione di cui all'articolo 10, il relativo regolamento di
attuazione recante la disciplina dell'attività del Registro
nazionale, le modalità per la sua utilizzazione e l'adeguata
copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed
infortuni correlati con la donazione.
2. L'attività di associazioni e di federazioni di donatori
volontari di midollo osseo di cui all'articolo 4, comma 4, è
regolata da apposite convenzioni regionali adottate in
conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro
della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
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in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui
all'articolo 10.
3. Le donazioni da enti o privati all'ente ospedaliero
"Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del
Registro nazionale, sono deducibili dal reddito complessivo
dichiarato per un importo non superiore al 2 per cento del
medesimo, purché risultino da idonea documentazione allegata
alla dichiarazione.
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