| 1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
presente legge il Ministro della sanità si avvale del parere
della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non
consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e denominata, di
seguito, "Commissione".
2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono
disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione.
Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale;
da due rappresentanti delle associazioni dei donatori
volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più
rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati
dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia
ed altre patologie del sistema linfoemopoietico; da sette
esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali due
scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della
sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto
superiore di sanità, due scelti tra i direttori ospedalieri ed
i docenti universitari e tre indicati dalle società
scientifiche interessate alla materia; da un ufficiale medico
della sanità militare designato dal Ministro della difesa. Un
funzionario della carriera direttiva medica del Ministero
della sanità con qualifica non inferiore alla ottava svolge le
funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi
dell'articolo 9, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì,
al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità
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di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da
regioni e province autonome, nonché sulle iniziative
concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali
e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali
delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e
delle relative federazioni.
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