| (Disposizioni relative al ciclo secondario).
1. Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di
cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la
funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le
capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di
arricchire la formazione culturale, umana e civile degli
studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di
responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità
adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e
non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo. Ciascuna
area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero
inferiore agli attuali.
2. Il ciclo dell'istruzione secondaria si realizza negli
attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che
assumono la denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione
specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso
svolgimento del relativo curriculum, è garantita la
possibilità di passare da un modulo all'altro anche di
indirizzo diverso, mediante l'attivazione di apposite
iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al
nuovo indirizzo.
Pag. 14
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e
previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attività complementari e
iniziative formative per collegare gli apprendimenti
curricolari con le diverse realtà sociali, culturali,
produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in
convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un
accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di
cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione
attestante il percorso didattico svolto e le competenze
acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie
fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stages possono essere
realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà
culturali, produttive, professionali e dei servizi.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo
secondario, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un
credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini
della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel
passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o
nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la
frequenza positiva di segmenti della formazione professionale
comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti
valere per l'ingresso nell'istruzione.
8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti
sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre
1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e
dell'indirizzo.
9. La formazione superiore non universitaria è
disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
10. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di
formazione degli adulti, nel
Pag. 15
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
| |