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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


91
DDL0004-0012
Relazione Camera n. 4-A (DDL13-4-A)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A, C4397A, C4416A, C4552A. TESTIPDL
...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A, C4397A, C4416A, C4552A.
...TESTO UNIFICATO della commissione. Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC4A ZZ13 ZZPD ZZRM
         (Disposizioni relative al ciclo secondario).
     1.  Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di
  cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica,
  tecnica e tecnologica, artistica e musicale.  Esso ha la
  funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le
  capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di
  arricchire la formazione culturale, umana e civile degli
  studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di
  responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità
  adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e
  non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo.  Ciascuna
  area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero
  inferiore agli attuali.
     2.  Il ciclo dell'istruzione secondaria si realizza negli
  attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che
  assumono la denominazione di "licei".
     3.  Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione
  specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso
  svolgimento del relativo  curriculum,  è garantita la
  possibilità di passare da un modulo all'altro anche di
  indirizzo diverso, mediante l'attivazione di apposite
  iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e
  finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al
  nuovo indirizzo.
 
                              Pag. 14
 
     4.  Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e
  previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni
  scolastiche, sono realizzate attività complementari e
  iniziative formative per collegare gli apprendimenti
  curricolari con le diverse realtà sociali, culturali,
  produttive e professionali.  Tali attività si attuano anche in
  convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
  professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un
  accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano.
     5.  A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di
  cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione
  attestante il percorso didattico svolto e le competenze
  acquisite.
     6.  Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie
  fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni
  pratiche, esperienze formative e  stages  possono essere
  realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà
  culturali, produttive, professionali e dei servizi.
     7.  La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo
  secondario, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un
  credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini
  della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel
  passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o
  nel passaggio alla formazione professionale.  Analogamente, la
  frequenza positiva di segmenti della formazione professionale
  comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti
  valere per l'ingresso nell'istruzione.
     8.  Al termine del ciclo secondario, gli studenti
  sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre
  1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e
  dell'indirizzo.
     9.  La formazione superiore non universitaria è
  disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio
  1999, n. 144.
     10.  Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di
  formazione degli adulti, nel
 
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  rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
  31 marzo 1998, n. 112.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-4-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0004 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=012 PAGFIN=0015 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=000400A00 FASCIDC=13DDL0004 A SORTNAV=0000400A000 00000 ZZDDLC4A NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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