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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


913
DDL0069-0003
Progetto di legge Camera n. 69 - testo presentato - (DDL13-69)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C69. TESTIPDL
...C69.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC69 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Istituzione delle anagrafi sanitarie
                        regionali). 
     1.  Sono istituite le anagrafi sanitarie regionali, intese
  come gli insiemi dei dati di tipo civile, amministrativo e
  fisiopatologico contenuti nei moduli della carta sanitaria
  personale, di cui all'articolo 5, di ciascun assistito dai
  servizi sanitari residente nella regione.
     2.  Le anagrafi sanitarie regionali sono realizzate e
  gestite attraverso i sistemi informatici di cui all'articolo
  2, utilizzando per l'individuazione e l'identificazione
  dell'assistito un codice univoco corrispondente al codice
  fiscale.
     3.  Il Ministro della sanità, entro centottanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel
  rispetto delle disposizioni in essa stabilite, valutata
  l'attuale situazione informatica e le eventuali anagrafi già
  esistenti nelle regioni, sulla base dei risultati forniti da
  un'apposita commissione tecnica designata nell'ambito della
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
  decreto, definisce:
         a)  la tipologia dei dati di cui al comma 1, la
  loro codifica e le modalità di accesso ad essi;
         b)  le modalità tecniche, organizzative e di
  controllo atte ad identificare con certezza il possessore
  della carta sanitaria personale onde evitare erronei riscontri
  di informazioni sanitarie o l'utilizzo della carta sanitaria
  personale per la fruizione di prestazioni sanitarie non
  erogabili dal Servizio sanitario nazionale per un determinato
  assistito;
         c)  le caratteristiche tecnologiche degli strumenti
  elettronici previsti dalla presente legge;
 
                               Pag. 6
 
         d)  le modalità tecniche di comunicazione tra i
  sistemi informatici di cui alla presente legge ed i protocolli
  di colloquio con l'anagrafe tributaria, i comuni e le unità
  sanitarie locali;
         e)  le caratteristiche della carta sanitaria
  personale di cui all'articolo 5;
         f)  lo  standard  per l'acquisizione e la
  predisposizione dei programmi  software  applicativi;
         g)  la definizione degli aspetti organizzativi
  connessi all'introduzione ed alla gestione della carta
  sanitaria personale;
         h)  i tempi di attuazione della presente legge,
  comprensivi di una eventuale preventiva valutazione operata in
  almeno tre regioni, al fine di mettere a punto tutti gli
  aspetti procedurali e tecnici relativi all'utilizzo della
  carta sanitaria personale.
     4.  Le anagrafi sanitarie regionali sono collegate al
  sistema informatico del Servizio sanitario nazionale al fine
  di poter attuare una corretta programmazione economica e
  sanitaria.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-69 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0069 TOTPAG=0019 TOTDOC=0017 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=006900 00 FASCIDC=13DDL0069 SORTNAV=0006900 000 00000 ZZDDLC69 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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