| (Istituzione delle anagrafi sanitarie
regionali).
1. Sono istituite le anagrafi sanitarie regionali, intese
come gli insiemi dei dati di tipo civile, amministrativo e
fisiopatologico contenuti nei moduli della carta sanitaria
personale, di cui all'articolo 5, di ciascun assistito dai
servizi sanitari residente nella regione.
2. Le anagrafi sanitarie regionali sono realizzate e
gestite attraverso i sistemi informatici di cui all'articolo
2, utilizzando per l'individuazione e l'identificazione
dell'assistito un codice univoco corrispondente al codice
fiscale.
3. Il Ministro della sanità, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto delle disposizioni in essa stabilite, valutata
l'attuale situazione informatica e le eventuali anagrafi già
esistenti nelle regioni, sulla base dei risultati forniti da
un'apposita commissione tecnica designata nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto, definisce:
a) la tipologia dei dati di cui al comma 1, la
loro codifica e le modalità di accesso ad essi;
b) le modalità tecniche, organizzative e di
controllo atte ad identificare con certezza il possessore
della carta sanitaria personale onde evitare erronei riscontri
di informazioni sanitarie o l'utilizzo della carta sanitaria
personale per la fruizione di prestazioni sanitarie non
erogabili dal Servizio sanitario nazionale per un determinato
assistito;
c) le caratteristiche tecnologiche degli strumenti
elettronici previsti dalla presente legge;
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d) le modalità tecniche di comunicazione tra i
sistemi informatici di cui alla presente legge ed i protocolli
di colloquio con l'anagrafe tributaria, i comuni e le unità
sanitarie locali;
e) le caratteristiche della carta sanitaria
personale di cui all'articolo 5;
f) lo standard per l'acquisizione e la
predisposizione dei programmi software applicativi;
g) la definizione degli aspetti organizzativi
connessi all'introduzione ed alla gestione della carta
sanitaria personale;
h) i tempi di attuazione della presente legge,
comprensivi di una eventuale preventiva valutazione operata in
almeno tre regioni, al fine di mettere a punto tutti gli
aspetti procedurali e tecnici relativi all'utilizzo della
carta sanitaria personale.
4. Le anagrafi sanitarie regionali sono collegate al
sistema informatico del Servizio sanitario nazionale al fine
di poter attuare una corretta programmazione economica e
sanitaria.
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