Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


914
DDL0069-0004
Progetto di legge Camera n. 69 - testo presentato - (DDL13-69)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C69. TESTIPDL
...C69.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC69 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Sistemi informatici regionali). 
     1.  Ogni regione provvede alla realizzazione di un proprio
  sistema informatico di gestione dell'anagrafe sanitaria degli
  assistiti.  Le regioni che ne sono sprovviste o che sono in
  possesso di sistemi informatici non adeguati agli  standard
  definiti dal decreto del Ministro della sanità di cui
  all'articolo 1, comma 3, provvedono con propri mezzi di
  bilancio ad anticipare le spese per l'acquisizione o
  l'adeguamento delle attrezzature informatiche regionali e di
  quelle delle stazioni di lavoro delle unità sanitarie
  locali.
     2.  Le regioni, qualora lo ritengano più economico, possono
  affidare la gestione dei centri informatici ad enti o società
  esterne di informatica, in possesso dei requisiti previsti
  dalla presente legge.
 
                               Pag. 7
 
     3.  Il centro informatico regionale deve possedere i
  seguenti requisiti minimi:
         a)  sistema elaborativo con caratteristiche
  tecniche, spazio su disco e numero di collegamenti, adeguati
  al numero degli assistiti presenti nell'anagrafe, al numero
  delle unità sanitarie locali della regione ed, infine, al
  numero di strutture sanitarie che possono accedere
  all'anagrafe;
         b)  proprio personale per la conduzione operativa
  dell'impianto informatico;
         c)  locali di dimensioni e caratteristiche
  impiantistiche adeguate ad ospitare l'elaboratore ed il
  personale di conduzione operativa;
         d)  linee di trasmissione dati per i collegamenti
  con il sistema informatico del Servizio sanitario nazionale,
  le anagrafi sanitarie delle altre regioni, le stazioni di
  lavoro delle unità sanitarie locali di propria competenza,
  nonché con i servizi informatici dei soggetti erogatori di
  prestazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, operanti
  nella regione.
     4.  Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale della
  regione viene creata e gestita almeno una stazione informatica
  di lavoro che provvede all'aggiornamento dell'anagrafe
  sanitaria regionale con i dati degli assistiti in proprio
  possesso e con quelli delle anagrafi civili; provvede,
  altresì, alla iniziazione, al rilascio della carta sanitaria
  di cui all'articolo 5, nonché al suo aggiornamento a seguito
  di variazioni intervenute sui dati riportati in essa.  La
  stazione di lavoro ha come dotazione minimale:
         a) personal computer  dotato di  modem  per il
  collegamento;
         b)  lettore di carta sanitaria personale;
         c)  macchina per l'emissione e l'aggiornamento
  della carta sanitaria personale;
         d)  linee per la trasmissione dati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-69 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0069 TOTPAG=0019 TOTDOC=0017 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=022 PAGFIN=0007 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=006900 00 FASCIDC=13DDL0069 SORTNAV=0006900 000 00000 ZZDDLC69 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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