| (Sistemi informatici regionali).
1. Ogni regione provvede alla realizzazione di un proprio
sistema informatico di gestione dell'anagrafe sanitaria degli
assistiti. Le regioni che ne sono sprovviste o che sono in
possesso di sistemi informatici non adeguati agli standard
definiti dal decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 1, comma 3, provvedono con propri mezzi di
bilancio ad anticipare le spese per l'acquisizione o
l'adeguamento delle attrezzature informatiche regionali e di
quelle delle stazioni di lavoro delle unità sanitarie
locali.
2. Le regioni, qualora lo ritengano più economico, possono
affidare la gestione dei centri informatici ad enti o società
esterne di informatica, in possesso dei requisiti previsti
dalla presente legge.
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3. Il centro informatico regionale deve possedere i
seguenti requisiti minimi:
a) sistema elaborativo con caratteristiche
tecniche, spazio su disco e numero di collegamenti, adeguati
al numero degli assistiti presenti nell'anagrafe, al numero
delle unità sanitarie locali della regione ed, infine, al
numero di strutture sanitarie che possono accedere
all'anagrafe;
b) proprio personale per la conduzione operativa
dell'impianto informatico;
c) locali di dimensioni e caratteristiche
impiantistiche adeguate ad ospitare l'elaboratore ed il
personale di conduzione operativa;
d) linee di trasmissione dati per i collegamenti
con il sistema informatico del Servizio sanitario nazionale,
le anagrafi sanitarie delle altre regioni, le stazioni di
lavoro delle unità sanitarie locali di propria competenza,
nonché con i servizi informatici dei soggetti erogatori di
prestazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, operanti
nella regione.
4. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale della
regione viene creata e gestita almeno una stazione informatica
di lavoro che provvede all'aggiornamento dell'anagrafe
sanitaria regionale con i dati degli assistiti in proprio
possesso e con quelli delle anagrafi civili; provvede,
altresì, alla iniziazione, al rilascio della carta sanitaria
di cui all'articolo 5, nonché al suo aggiornamento a seguito
di variazioni intervenute sui dati riportati in essa. La
stazione di lavoro ha come dotazione minimale:
a) personal computer dotato di modem per il
collegamento;
b) lettore di carta sanitaria personale;
c) macchina per l'emissione e l'aggiornamento
della carta sanitaria personale;
d) linee per la trasmissione dati.
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