| (Impianto iniziale dell'anagrafe sanitaria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le
unità sanitarie locali di ogni regione prelevano presso i
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comuni i dati delle anagrafi civili dei residenti nel
territorio di loro competenza, integrati con i dati
dell'anagrafe fiscale, e provvedono, a mezzo delle loro
stazioni informatiche, alla memorizzazione delle anagrafi
stesse ed al loro caricamento nell'archivio regionale di cui
all'articolo 2. Provvedono, altresì, all'inserimento
nell'anagrafe regionale dei dati amministrativi e
fisiopatologici, in possesso dei propri servizi amministrativi
e sanitari, di ciascun assistito garantendo in ogni caso la
riservatezza dei dati fisiopatologici e sanitari in loro
possesso o trasmessi da altri soggetti erogatori.
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