| (Gestione dell'anagrafe sanitaria regionale).
1. I comuni sono tenuti a trasmettere alla unità sanitaria
locale territorialmente competente le nuove iscrizioni, i
decessi, i cambiamenti di residenza registrati presso le
proprie anagrafi civili. Le unità sanitarie locali provvedono,
di conseguenza, all'aggiornamento delle anagrafi regionali
mediante l'invio alle stesse:
a) delle variazioni dei dati delle anagrafi
civili;
b) delle variazioni dei dati amministrativi e
fisiopatologici degli assistiti già registrati nell'anagrafe
regionale;
c) dei nuovi dati amministrativi e fisiopatologici
dei neonati di competenza della stessa unità sanitaria
locale.
2. Ogni unità sanitaria locale è tenuta a comunicare
all'anagrafe regionale la cancellazione di propri iscritti
conseguente a decesso, trasferimento di residenza od a
temporanea iscrizione ad altra unità sanitaria locale.
3. Il medico di base o il pediatra, fatte salve le
circostanze in cui la unità sanitaria locale vi provveda
direttamente, aggiorna la carta sanitaria personale dei propri
assistiti secondo le modificazioni trasmessegli dall'anagrafe
sanitaria regionale.
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4. La unità sanitaria locale è tenuta a garantire la
riservatezza dei dati sia nella fase di gestione degli stessi
sia nella fase della loro trasmissione all'anagrafe sanitaria
regionale o ad altri erogatori di prestazioni.
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