| (Carta sanitaria personale).
1. Entro il termine definito dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 3, tutti i cittadini vengono dotati di
una propria carta sanitaria personale. Trascorso tale termine
la carta sanitaria personale costituisce l'unico documento
d'accesso per il cittadino alla fruizione dei servizi resi dal
Servizio sanitario nazionale.
2. La carta sanitaria personale utilizza come supporto una
carta elettronica a microprocessore in cui vengono memorizzati
i dati anagrafici, amministrativi, fisiopatologici
dell'assistito, nonché le informazioni sanitarie utili agli
operatori sanitari per favorire un'adeguata assistenza ogni
qual volta venga richiesta.
3. Le caratteristiche della carta sanitaria personale sono
definite, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo i seguenti requisiti:
a) capacità di contenimento di tutte le
informazioni inserite nei moduli che costituiscono la carta
sanitaria personale;
b) rispondenza alla normativa ISO 7816 che
stabilisce le caratteristiche fisiche e le caratteristiche
elettriche delle smart cards;
c) possibilità di lettura e di aggiornamento;
d) capacità di mantenere inalterate le
informazioni in essa registrate per un periodo congruo di
tempo;
e) protezione e riservatezza dei dati contenuti
nella carta sanitaria personale ottenute con la protezione,
anche selettiva, delle informazioni sanitarie, contenute nei
moduli di cui all'articolo 6 denominati con i numeri da 2 a 7,
mediante l'utilizzo di un codice elettronico personale
individuale e segreto, come stabilito all'articolo 7, comma
2;
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f) riservatezza assoluta dei dati, ottenuta
tramite l'impiego di algoritmi di calcolo destinati a cifrare
l'informazione;
g) funzione di autenticazione e di certificazione
che blocchi l'accesso ai dati alle persone non autorizzate e
che comporti una firma elettronica che registri ogni accesso
alla carta;
h) accesso selettivo ai dati in funzione del
profilo dell'operatore sanitario.
4. La carta sanitaria personale è custodita
dall'interessato o da chi ne esercita la patria potestà o la
tutela.
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