Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


917
DDL0069-0007
Progetto di legge Camera n. 69 - testo presentato - (DDL13-69)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C69. TESTIPDL
...C69.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC69 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Carta sanitaria personale). 
     1.  Entro il termine definito dal decreto di cui
  all'articolo 1, comma 3, tutti i cittadini vengono dotati di
  una propria carta sanitaria personale.  Trascorso tale termine
  la carta sanitaria personale costituisce l'unico documento
  d'accesso per il cittadino alla fruizione dei servizi resi dal
  Servizio sanitario nazionale.
     2.  La carta sanitaria personale utilizza come supporto una
  carta elettronica a microprocessore in cui vengono memorizzati
  i dati anagrafici, amministrativi, fisiopatologici
  dell'assistito, nonché le informazioni sanitarie utili agli
  operatori sanitari per favorire un'adeguata assistenza ogni
  qual volta venga richiesta.
     3.  Le caratteristiche della carta sanitaria personale sono
  definite, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 3,
  secondo i seguenti requisiti:
       a)  capacità di contenimento di tutte le
  informazioni inserite nei moduli che costituiscono la carta
  sanitaria personale;
       b)  rispondenza alla normativa ISO 7816 che
  stabilisce le caratteristiche fisiche e le caratteristiche
  elettriche delle  smart cards;
       c)  possibilità di lettura e di aggiornamento;
       d)  capacità di mantenere inalterate le
  informazioni in essa registrate per un periodo congruo di
  tempo;
       e)  protezione e riservatezza dei dati contenuti
  nella carta sanitaria personale ottenute con la protezione,
  anche selettiva, delle informazioni sanitarie, contenute nei
  moduli di cui all'articolo 6 denominati con i numeri da 2 a 7,
  mediante l'utilizzo di un codice elettronico personale
  individuale e segreto, come stabilito all'articolo 7, comma
  2;
 
                              Pag. 10
 
       f)  riservatezza assoluta dei dati, ottenuta
  tramite l'impiego di algoritmi di calcolo destinati a cifrare
  l'informazione;
       g)  funzione di autenticazione e di certificazione
  che blocchi l'accesso ai dati alle persone non autorizzate e
  che comporti una firma elettronica che registri ogni accesso
  alla carta;
         h)  accesso selettivo ai dati in funzione del
  profilo dell'operatore sanitario.
     4.  La carta sanitaria personale è custodita
  dall'interessato o da chi ne esercita la patria potestà o la
  tutela.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-69 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0069 TOTPAG=0019 TOTDOC=0017 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=006 PAGFIN=0010 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=006900 00 FASCIDC=13DDL0069 SORTNAV=0006900 000 00000 ZZDDLC69 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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