| (Struttura della carta sanitaria personale).
1. La carta sanitaria personale è costituita da sette
moduli, intendendo per modulo un'area di memoria elettronica
con chiave di accesso differente rispetto agli altri
moduli.
2. Il modulo anagrafico-amministrativo, di seguito
denominato "modulo 1" contiene i dati dell'assistito di
tipo:
a) civile: codice nome, cognome, sesso, data e
luogo di nascita, indirizzo;
b) amministrativo: codice regione di residenza,
unità sanitaria locale di iscrizione, medico curante o
pediatra scelto, livello di compartecipazione alla spesa
sanitaria, eventuali esenzioni da essa, possesso di polizze
assicurative private contro gli infortuni o le malattie.
3. Possono accedere al modulo 1 della carta sanitaria
personale tutti gli operatori sanitari in possesso di una
macchina di lettura adeguata e di una delle tessere di
abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 7.
4. Il modulo di emergenza, di seguito denominato "modulo
2", contiene i dati dell'assistito relativi a:
a) gruppo sanguigno e fattore RH;
b) vaccinazioni;
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c) allergie ed intolleranze farmacologiche
note;
d) malattie croniche rilevanti;
e) terapie farmacologiche croniche;
f) patologie riconosciute, invalidità, protesi,
trapianti d'organo;
g) disponibilità a donare organi;
h) pregressi interventi chirurgici in patologie
rilevanti;
i) nominativi da contattare in caso di
emergenza.
5. I dati dei moduli 1 e 2 devono poter essere
transcodificati nelle lingue più diffuse nell'ambito della
Unione europea, in fase di lettura. La medesima operazione
viene effettuata dal software di gestione in fase di
scrittura dei due moduli della carta sanitaria personale. La
tipologia e codifica dei dati dei moduli di cui al presente
articolo sono definite ai sensi del comma 3 dell'articolo
1.
6. Il modulo anamnestico, di seguito denominato "modulo
3", contiene le informazioni inerenti alla anamnesi familiare,
fisiologica e patologica, remota e prossima, del paziente.
7. Il modulo specialistico diagnostico, di seguito
denominato "modulo 4", contiene le informazioni sanitarie
dell'assistito inerenti le prestazioni ambulatoriali
specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale di
laboratorio non effettuati in regime di ricovero.
8. Il modulo farmaceutico, di seguito denominato "modulo
5", contiene le informazioni relative alle prescrizioni di
specialità farmaceutiche di cui all'articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9. Il modulo ospedaliero, di seguito denominato "modulo
6", contiene le informazioni relative ai ricoveri ospedalieri,
con particolare riguardo alle prestazioni specialistiche,
diagnostiche, terapeutiche sia mediche sia chirurgiche,
effettuate in regime di ricovero,
10. Il modulo di monitoraggio, di seguito denominato
"modulo 7", contiene le informazioni relative alle prestazioni
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connesse a stati morbosi od a condizioni particolari che
necessitano di controlli continui e sistematici.
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