| (Modalità di accesso alla carta
sanitaria personale).
1. Possono accedere ai dati contenuti nella carta
sanitaria personale i soggetti erogatori di prestazioni
sanitarie di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14 in possesso
di strumenti in grado di interagire con il documento
elettronico del cittadino, secondo i parametri di cui al comma
3 dell'articolo 1, nonché di tessera di abilitazione
all'accesso fornita dalle unità sanitaria locale di
competenza, che deve essere inserita nel lettore prima della
carta del paziente. Tutte le tessere di abilitazione
consentono l'accesso diretto alla lettura del modulo 1. Le
tessere di abilitazione differenziate fornite a ciascun
operatore sanitario devono consentire l'adeguato
riconoscimento dell'operatore stesso da parte del cittadino
utente del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e le
tecniche di identificazione delle diverse tipologie di
operatori sanitari autorizzati sono determinate dal Ministro
della sanità ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
2. I moduli di cui all'articolo 6, oltre che dalla carta
di abilitazione specifica, sono protetti attraverso un codice
elettronico personale che rappresenta la chiave di
crittograficazione dei dati contenuti nei moduli da 2 a 7 di
ogni carta sanitaria personale. Il numero di codice
elettronico è personale, individuale, segreto e viene
attribuito all'assistito al momento della consegna della carta
sanitaria personale. L'assistito, sulla base esclusiva della
sua volontà, autorizza l'accesso ai dati della sua carta
sanitaria personale digitando personalmente o comunicando il
proprio codice segreto all'erogatore sanitario prescelto.
3. Le unità sanitarie locali provvedono alla produzione ed
alla distribuzione delle tessere di abilitazione di cui al
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comma 1 che devono risultare differenti per quanto concerne la
possibilità di accesso ai moduli della carta sanitaria
personale, a seconda della tipologia dell'erogatore sanitario.
Ogni tessera di abilitazione ha un proprio codice
identificativo corrispondente alla persona fisica
dell'operatore sanitario o del responsabile della struttura
erogatrice di servizi. Tale codice viene registrato nella
carta sanitaria personale dell'assistito ogni volta che si
provvede alla sua lettura od all'inserimento di nuovi dati.
4. Ai fini di cui al comma 3 sono previsti i seguenti tipi
di tessera di abilitazione:
a) tessera del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta: consente la lettura di tutti i
moduli ed autorizza la scrittura nei moduli 1, 2, 3, 5 e 7;
b) tessera specialistica diagnostica: consente la
lettura di tutti i moduli e la scrittura nei moduli 4, 5 e
7;
c) tessera ospedaliera: consente la lettura di
tutti i moduli e la scrittura nei moduli 2, 5, 6 e 7;
d) tessera farmaceutica: consente la lettura dei
moduli 1 e 5 e la scrittura nel modulo 5;
e) tessera d'emergenza: consente la lettura di
tutti i moduli e la scrittura nei moduli 2, 5 e 6.
5. La tessera di emergenza di cui alla lettera e)
del comma 4, viene utilizzata dagli operatori delle unità di
trasporto medicalizzate, dai servizi di guardia medica
notturna e festiva e di pronto soccorso. Contiene un codice di
accesso elettronico identico su tutto il territorio nazionale
e consente, in caso di stato di incoscienza dell'assistito o
di condizioni di incapacità di intendere e volere dello
stesso, l'accesso diretto al modulo 2, anche in assenza del
codice segreto personale.
6. I dati contenuti nella carta sanitaria personale sono
severamente coperti da segreto professionale.
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