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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


92
DDL0004-0013
Relazione Camera n. 4-A (DDL13-4-A)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A, C4397A, C4416A, C4552A. TESTIPDL
...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A, C4397A, C4416A, C4552A.
...TESTO UNIFICATO della commissione. Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC4A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Attuazione progressiva dei nuovi cicli).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta
  al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle Commissioni
  parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
  carattere finanziario, un piano quinquennale di progressiva
  attuazione della riforma.  Esso comprende, tra l'altro, un
  progetto generale di riqualificazione del personale docente,
  finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche
  professionalità maturate, nonché alla sua eventuale
  riconversione; i criteri generali per la formazione degli
  organici di istituto con modalità tali da consentire
  l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle
  singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
  riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della
  scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione
  dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie
  didattiche; un piano per l'adeguamento delle
  infrastrutture.
     2.  Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di
  attuazione della presente legge; individua eventuali oneri
  aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio.
  L'operatività ditale piano, ove questo rilevi oneri
  aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico
  provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
  finanziari occorrenti per la relativa copertura.
     3.  L'effettiva attuazione della presente legge è
  verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio
  successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base
  di una apposita relazione presentata dal Ministro della
  pubblica istruzione.
     4.  All'attuazione della presente legge si provvede, sulla
  base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti
  da adottare a norma dell'articolo 17, comma
 
                              Pag. 16
 
  2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità al piano
  di cui al comma 1.  Ciascun regolamento reca una ricognizione
  delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il
  passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.  Per gli ambiti di
  cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia
  delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei
  curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205
  del citato testo unico approvato con decreto legislativo n.
  297 del 1994.
     5.  Il personale docente in servizio, alla data di entrata
  in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano
  l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al
  mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione,
  che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle
  richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità
  di ciascuno.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-4-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0004 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=004 PAGFIN=0016 RIGFIN=017 UPAG=SI PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=000400A00 FASCIDC=13DDL0004 A SORTNAV=0000400A000 00000 ZZDDLC4A NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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