| ...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A,
C4397A, C4416A, C4552A.
TESTIPDL
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| ...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A,
C4397A, C4416A, C4552A.
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| (Attuazione progressiva dei nuovi cicli).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta
al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, un piano quinquennale di progressiva
attuazione della riforma. Esso comprende, tra l'altro, un
progetto generale di riqualificazione del personale docente,
finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche
professionalità maturate, nonché alla sua eventuale
riconversione; i criteri generali per la formazione degli
organici di istituto con modalità tali da consentire
l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle
singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della
scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione
dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie
didattiche; un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture.
2. Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di
attuazione della presente legge; individua eventuali oneri
aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'operatività ditale piano, ove questo rilevi oneri
aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. L'effettiva attuazione della presente legge è
verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio
successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base
di una apposita relazione presentata dal Ministro della
pubblica istruzione.
4. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla
base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti
da adottare a norma dell'articolo 17, comma
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2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità al piano
di cui al comma 1. Ciascun regolamento reca una ricognizione
delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di
cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei
curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205
del citato testo unico approvato con decreto legislativo n.
297 del 1994.
5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata
in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano
l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al
mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione,
che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle
richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità
di ciascuno.
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