| (Erogatori di prestazioni sanitarie).
1. L'unità sanitaria locale competente per territorio
autorizza, mediante il rilascio della specifica tessera di
abilitazione di cui all'articolo 7, l'utilizzo del sistema
informatico e l'accesso alle carte sanitarie personali agli
erogatori di prestazioni sanitarie di cui agli articoli 9, 10,
11, 13 e 14.
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