| (Medico di medicina generale o pediatra
di libera scelta).
1. Il medico di medicina generale od il pediatra di libera
scelta sono tenuti al possesso ed alla gestione di un proprio
sistema informatico sanitario.
2. In fase di primo impianto dei dati nell'anagrafe
sanitaria regionale di cui all'articolo 3 i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo sono tenuti:
a) all'immissione nella carta sanitaria personale
di ogni loro assistito dei dati dei moduli 2 e 7, per quanto
di propria competenza, e dei dati del modulo 3;
b) alla registrazione dei dati di cui alla lettera
a) nel proprio sistema informatico ed alla loro
trasmissione all'anagrafe sanitaria regionale.
3. In fase di gestione dell'anagrafe di cui all'articolo
4, il medico od il pediatra di base provvedono:
a) all'iscrizione nella rispettiva carta sanitaria
personale dei dati relativi ai moduli 2, 7, per quanto di loro
competenza, e dei dati relativi al modulo 3 di ogni neonato
loro iscritto;
b) alla registrazione nel proprio sistema
informatico dei dati di cui alla lettera a) nonché alla
loro trasmissione all'anagrafe sanitaria regionale;
c) all'aggiornamento dei dati dei moduli 2, 3 e 7
nella carta sanitaria personale degli assistiti loro iscritti,
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alla registrazione nel proprio sistema informatico ed
all'invio all'anagrafe sanitaria degli aggiornamenti
effettuati;
d) alla registrazione nel proprio sistema
informatico dei dati contenuti in tutti i moduli della carta
sanitaria personale di ogni assistito neo iscritto ed alla
loro trasmissione all'anagrafe sanitaria regionale in caso di
cambiamento di regione;
e) alla registrazione sulla carta sanitaria
personale e nel proprio sistema di variazione dei dati del
modulo 1, ricevuti dall'anagrafe sanitaria regionale, inerenti
i pazienti che hanno operato la loro scelta.
4. Il medico di base od il pediatra, nel caso esista
nell'unità sanitaria locale di competenza un centro unico di
prenotazione, provvede, attraverso il collegamento telematico
con il centro unico di prenotazione stesso, alla:
a) prenotazione delle visite specialistiche, delle
analisi di laboratorio e degli esami di diagnostica
strumentale;
b) interrogazione e ricezione dal centro unico di
prenotazione dei risultati delle indagini richieste nonché
alla loro registrazione nella carta sanitaria personale, nel
proprio sistema informatico ed al loro invio, quando
significativi, all'anagrafe sanitaria regionale.
5. Il sistema informatico di cui al comma 1 è costituito
dai seguenti componenti:
a) personal computer ed apparecchi di lettura e
scrittura delle carte sanitarie personali, secondo le
caratteristiche tecniche definite ai sensi del comma 3
dell'articolo 1;
b) linea di collegamento per l'accesso
all'anagrafe sanitaria regionale ed al centro unico di
prenotazione, ove presente.
6. Ai soggetti erogatori di cui al presente articolo viene
rilasciata dalla unità sanitaria locale competente la tessera
di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera
a).
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