Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


921
DDL0069-0011
Progetto di legge Camera n. 69 - testo presentato - (DDL13-69)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C69. TESTIPDL
...C69.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC69 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Medico di medicina generale o pediatra
                      di libera scelta).
     1.  Il medico di medicina generale od il pediatra di libera
  scelta sono tenuti al possesso ed alla gestione di un proprio
  sistema informatico sanitario.
     2.  In fase di primo impianto dei dati nell'anagrafe
  sanitaria regionale di cui all'articolo 3 i soggetti di cui al
  comma 1 del presente articolo sono tenuti:
         a)  all'immissione nella carta sanitaria personale
  di ogni loro assistito dei dati dei moduli 2 e 7, per quanto
  di propria competenza, e dei dati del modulo 3;
         b)  alla registrazione dei dati di cui alla lettera
  a)  nel proprio sistema informatico ed alla loro
  trasmissione all'anagrafe sanitaria regionale.
     3.  In fase di gestione dell'anagrafe di cui all'articolo
  4, il medico od il pediatra di base provvedono:
       a)  all'iscrizione nella rispettiva carta sanitaria
  personale dei dati relativi ai moduli 2, 7, per quanto di loro
  competenza, e dei dati relativi al modulo 3 di ogni neonato
  loro iscritto;
       b)  alla registrazione nel proprio sistema
  informatico dei dati di cui alla lettera  a)  nonché alla
  loro trasmissione all'anagrafe sanitaria regionale;
       c)  all'aggiornamento dei dati dei moduli 2, 3 e 7
  nella carta sanitaria personale degli assistiti loro iscritti,
 
                              Pag. 15
 
  alla registrazione nel proprio sistema informatico ed
  all'invio all'anagrafe sanitaria degli aggiornamenti
  effettuati;
       d)  alla registrazione nel proprio sistema
  informatico dei dati contenuti in tutti i moduli della carta
  sanitaria personale di ogni assistito neo iscritto ed alla
  loro trasmissione all'anagrafe sanitaria regionale in caso di
  cambiamento di regione;
       e)  alla registrazione sulla carta sanitaria
  personale e nel proprio sistema di variazione dei dati del
  modulo 1, ricevuti dall'anagrafe sanitaria regionale, inerenti
  i pazienti che hanno operato la loro scelta.
     4.  Il medico di base od il pediatra, nel caso esista
  nell'unità sanitaria locale di competenza un centro unico di
  prenotazione, provvede, attraverso il collegamento telematico
  con il centro unico di prenotazione stesso, alla:
       a)  prenotazione delle visite specialistiche, delle
  analisi di laboratorio e degli esami di diagnostica
  strumentale;
       b)  interrogazione e ricezione dal centro unico di
  prenotazione dei risultati delle indagini richieste nonché
  alla loro registrazione nella carta sanitaria personale, nel
  proprio sistema informatico ed al loro invio, quando
  significativi, all'anagrafe sanitaria regionale.
     5.  Il sistema informatico di cui al comma 1 è costituito
  dai seguenti componenti:
       a) personal computer  ed apparecchi di lettura e
  scrittura delle carte sanitarie personali, secondo le
  caratteristiche tecniche definite ai sensi del comma 3
  dell'articolo 1;
       b)  linea di collegamento per l'accesso
  all'anagrafe sanitaria regionale ed al centro unico di
  prenotazione, ove presente.
     6.  Ai soggetti erogatori di cui al presente articolo viene
  rilasciata dalla unità sanitaria locale competente la tessera
  di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera
  a).
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-69 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0069 TOTPAG=0019 TOTDOC=0017 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=010 PAGFIN=0015 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=006900 00 FASCIDC=13DDL0069 SORTNAV=0006900 000 00000 ZZDDLC69 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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