| (Ospedali e case di cura private).
1. Tutti gli ospedali pubblici, gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, le cliniche universitarie e
quelle convenzionate sono tenuti al possesso ed alla gestione
di un proprio sistema informatico ai sensi della presente
legge.
2. Gli enti di cui al comma 1, provvedono, in occasione di
ogni ricovero dell'assistito, all'inserimento nel modulo
ospedaliero della carta sanitaria personale dei dati della
scheda di dimissione, definiti ai sensi del comma 3
dell'articolo 1, alla loro registrazione nel proprio sistema
informatico ed alla loro trasmissione all'anagrafe sanitaria
regionale. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il
paziente opti per un regime di assistenza a proprio carico
oppure a carico di enti assicurativi privati.
3. Il sistema informatico di cui al comma 1 è costituito
dai seguenti componenti:
a) personal computer, apparecchi di lettura e
scrittura e terminali in numero adeguato alle dimensioni della
struttura secondo le caratteristiche di cui al comma 3
dell'articolo 1;
b) linee di collegamento con l'anagrafe sanitaria
regionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, nel
caso di preesistenza all'interno delle strutture ospedaliere
di un sistema informatico, si provvede alla sua integrazione
secondo i parametri definiti ai sensi del comma 3
dell'articolo 1.
5. Alle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie di
cui al presente articolo vengono rilasciate dalla unità
sanitaria locale di competenza un numero di tessere del tipo
di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7,
adeguato alla dimensione dell'ente.
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