| (Centri di medicina specialistica, di diagnosi
strumentale e di laboratorio).
1. Gli ambulatori ed i poliambulatori specialistici, i
centri di diagnosi strumentale e di laboratorio, gli istituti
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di terapia fisica e riabilitativa, sia pubblici sia privati
sia convenzionati, nonché le aziende termali pubbliche o
private riconosciute ai sensi della normativa vigente sono
tenuti al possesso ed alla gestione di un proprio sistema
informatico ai fini di cui alla presente legge.
2. I centri di cui al comma 1 sono tenuti all'inserimento
dei dati di loro competenza nel modulo 4 della carta sanitaria
personale, secondo i parametri stabiliti dall'articolo 1,
comma 3; sono, altresì, tenuti alla registrazione degli stessi
nel proprio sistema informatico ed alla loro trasmissione
all'anagrafe sanitaria regionale.
3. Il sistema informatico di cui al comma 1 è costituito
dai seguenti componenti:
a) personal computer ed apparecchi di lettura e
scrittura della carta sanitaria personale secondo le
caratteristiche tecniche definite ai sensi del comma 3
dell'articolo 1;
b) linea di collegamento per l'accesso
all'anagrafe sanitaria regionale.
4. Agli erogatori di prestazioni sanitarie di cui al
presente articolo vengono rilasciate dalla unità sanitaria
locale competente le tessere di abilitazione di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b).
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