| (Strutture sanitarie private non
convenzionate).
1. Le case di cura, gli ambulatori ed i poliambulatori
specialistici, i centri di diagnosi strumentale e di
laboratorio privati non convenzionati possono richiedere alla
unità sanitaria locale competente l'accesso al sistema
informatico di cui alla presente legge.
2. Ottenuta l'autorizzazione, a seguito del recepimento
della specifica tessera di abilitazione di cui all'articolo 8,
le strutture di cui al comma 1 sono tenute ad ottemperare a
tutte le disposizioni di cui agli articoli 10 ed 11.
3. La tessera di abilitazione di cui al comma 1 del
presente articolo non autorizza le prescrizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 13.
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