| (Farmacie).
1. Le farmacie pubbliche e private sono tenute al possesso
ed alla gestione di un proprio sistema informatico costituito
da:
a) personal computer, sistema di lettura e
scrittura della carta sanitaria personale, un numero di penne
a lettura ottica e di terminali adeguati, ed il collegamento
con l'anagrafe sanitaria regionale, secondo i parametri
definiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
2. La prescrizione di specialità medicinali di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, viene effettuata dai medici dipendenti dal Servizio
sanitario nazionale o con questo convenzionati, mediante il
modulo 5 della carta sanitaria personale. Il medico è tenuto,
a mezzo del proprio sistema informatico, ad inserire nel
medesimo modulo 5 il nome della specialità medicinale
prescritta, la via di somministrazione, i tempi e la durata
della cura.
3. Il farmacista, per poter erogare le specialità
farmaceutiche di cui al comma 2, inserisce nel proprio sistema
di lettura la tessera sanitaria dell'assistito che procede a
digitare sul terminale o a fornire il proprio numero di codice
segreto elettronico. Il farmacista procede alla lettura della
prescrizione contenuta nel modulo 5; fornisce il prezzo del
prodotto, mediante lettura con la penna ottica dell'apposito
talloncino, all'elaboratore che procede, sulla base della
fascia di appartenenza del farmaco e della quota di
compartecipazione dell'assistito di cui al modulo 1, al
calcolo dovuto ed alla stampa, su carta intestata alla
farmacia, dello stesso e dell'intero contenuto della
prescrizione. La citata carta, contenente i tempi e le
modalità di assunzione del farmaco, viene consegnata
all'assistito e ha validità ai fini fiscali. Il farmacista
registra nel proprio sistema informatico ogni prescrizione
elettronica evasa e ne annulla la validità. Giornalmente invia
i dati memorizzati all'anagrafe sanitaria regionale che
provvede, altresì, a disporre il pagamento dei corrispettivi
all'interessato.
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4. Ai titolari delle farmacie di cui al presente articolo
viene rilasciata, dalla unità sanitaria locale competente, la
tessera di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera d).
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