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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


925
DDL0069-0015
Progetto di legge Camera n. 69 - testo presentato - (DDL13-69)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C69. TESTIPDL
...C69.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 18 Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC69 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Farmacie). 
     1.  Le farmacie pubbliche e private sono tenute al possesso
  ed alla gestione di un proprio sistema informatico costituito
  da:
       a) personal computer,  sistema di lettura e
  scrittura della carta sanitaria personale, un numero di penne
  a lettura ottica e di terminali adeguati, ed il collegamento
  con l'anagrafe sanitaria regionale, secondo i parametri
  definiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
     2.  La prescrizione di specialità medicinali di cui
  all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, viene effettuata dai medici dipendenti dal Servizio
  sanitario nazionale o con questo convenzionati, mediante il
  modulo 5 della carta sanitaria personale.  Il medico è tenuto,
  a mezzo del proprio sistema informatico, ad inserire nel
  medesimo modulo 5 il nome della specialità medicinale
  prescritta, la via di somministrazione, i tempi e la durata
  della cura.
     3.  Il farmacista, per poter erogare le specialità
  farmaceutiche di cui al comma 2, inserisce nel proprio sistema
  di lettura la tessera sanitaria dell'assistito che procede a
  digitare sul terminale o a fornire il proprio numero di codice
  segreto elettronico.  Il farmacista procede alla lettura della
  prescrizione contenuta nel modulo 5; fornisce il prezzo del
  prodotto, mediante lettura con la penna ottica dell'apposito
  talloncino, all'elaboratore che procede, sulla base della
  fascia di appartenenza del farmaco e della quota di
  compartecipazione dell'assistito di cui al modulo 1, al
  calcolo dovuto ed alla stampa, su carta intestata alla
  farmacia, dello stesso e dell'intero contenuto della
  prescrizione.  La citata carta, contenente i tempi e le
  modalità di assunzione del farmaco, viene consegnata
  all'assistito e ha validità ai fini fiscali.  Il farmacista
  registra nel proprio sistema informatico ogni prescrizione
  elettronica evasa e ne annulla la validità.  Giornalmente invia
  i dati memorizzati all'anagrafe sanitaria regionale che
  provvede, altresì, a disporre il pagamento dei corrispettivi
  all'interessato.
 
                              Pag. 19
 
     4.  Ai titolari delle farmacie di cui al presente articolo
  viene rilasciata, dalla unità sanitaria locale competente, la
  tessera di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 3,
  lettera  d).
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-69 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0069 TOTPAG=0019 TOTDOC=0017 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=001 PAGFIN=0019 RIGFIN=005 UPAG=SI PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=006900 00 FASCIDC=13DDL0069 SORTNAV=0006900 000 00000 ZZDDLC69 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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