| (Centri specialistici).
1. I servizi per tossicodipendenti, i servizi territoriali
psichiatrici, i servizi di riabilitazione, i servizi di
assistenza domiciliare ed i consultori devono essere dotati e
gestire un proprio sistema informatico costituito secondo le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10.
2. Gli operatori dei servizi di cui al comma 1 possono
accedere alla lettura di tutti i moduli della carta sanitaria
personale degli assistiti; aggiornano i dati del modulo 7, li
registrano nel proprio sistema informatico e li trasmettono
all'anagrafe sanitaria regionale.
3. Ai servizi di cui al presente articolo viene
rilasciata, dalla unità sanitaria locale di competenza, la
tessera di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera b).
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