| (Norme finali).
1. L'onere di acquisto e di gestione dei sistemi
informatici di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14 sono a
totale carico dei soggetti erogatori di cui ai medesimi
articoli.
2. Gli oneri di produzione e di rilascio delle carte
sanitarie personali sono a carico degli assistiti e del
Servizio sanitario nazionale, secondo quote proporzionali al
reddito e definite con il decreto ministeriale di cui al comma
3 dell'articolo 1.
3. L'onere di acquisto dei sistemi informatici di cui
all'articolo 2 è rimborsato alle regioni nell'ambito degli
stanziamenti per acquisti in conto capitale del Servizio
sanitario nazionale.
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