| (Finalità ed interventi).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani
sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre
iniziative dirette a fronteggiare la sclerosi multipla, da
considerare malattia di alto valore sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono
rivolti:
a) alla rilevazione epidemiologica dell'incidenza
e della prevalenza della sclerosi multipla nell'ambito dei
rispettivi territori;
b) alla diagnosi precoce della sclerosi
multipla;
c) alla cura ed alla riabilitazione dei malati di
sclerosi multipla, provvedendo anche alla fornitura a
domicilio delle apparecchiature, degli ausili e dei presìdi
sanitari necessari per il trattamento complessivo;
d) a favorire l'educazione e l'informazione
sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché
della popolazione, con riferimento alla diagnosi ed alla cura
della sclerosi multipla;
e) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico
e lavorativo dei malati di sclerosi multipla;
f) a provvedere alla preparazione ed
all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario
addetto;
g) a promuovere programmi di ricerca finalizzati a
migliorare le conoscenze
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cliniche e di base della malattia per aggiornare la
possibilità di diagnosi precoce, la cura e la
riabilitazione;
h) a fornire ai malati di sclerosi multipla il
materiale medico, tecnico e farmaceutico per la cura e la
riabilitazione della malattia, qualora questo non sia
garantito dal Servizio sanitario nazionale.
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