| (Obblighi per le regioni).
1. Le regioni istituiscono, a livello ospedaliero o
universitario, un centro regionale specializzato di
riferimento con funzioni di orientamento e di coordinamento
delle attività di diagnosi, di cura e riabilitazione dei
malati di sclerosi multipla, per le finalità di cui
all'articolo 1. Le regioni con popolazione inferiore ad un
milione e cinquecentomila abitanti, per ragioni di efficienza,
qualificazione ed economia di risorse, possono costituire un
consorzio con regioni limitrofe per l'istituzione del centro
specializzato di riferimento.
2. Le regioni predispongono interventi per l'istituzione
del centro di cui al comma 1, con riferimento agli indirizzi
del piano sanitario nazionale, nell'ambito della
programmazione sanitaria regionale.
3. Le regioni assicurano al centro di cui al comma 1
strutture, personale ed attrezzature adeguati alla consistenza
numerica dei pazienti assistiti e della popolazione residente,
sulla base di valutazioni epidemiologiche e delle funzioni di
cui al medesimo comma 1.
4. Il centro di cui al comma 1, al fine di ottimizzare le
risorse esistenti, deve valersi del supporto assistenziale dei
servizi di neurologia ospedalieri od universitari esistenti,
che operano nel campo della sclerosi multipla da almeno tre
anni alla data di entrata in vigore della presente legge,
nell'ambito della regione o delle regioni consorziate. Esso
coordina le funzioni e le attività dei servizi di supporto
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inerenti l'assistenza ai malati di sclerosi multipla sulla
base di piani e di protocolli unitari.
5. Le regioni predispongono specifici stanziamenti per
promuovere e sostenere le attività di ricerca rivolte alla
cura della sclerosi multipla, nelle zone dove esistono centri
o condizioni adeguati per lo svogimento di tale tipo di
ricerca.
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