| (Assistenza ospedaliera e farmaceutica).
1. I centri regionali di cui all'articolo 2 rilasciano ai
pazienti affetti da sclerosi multipla un attestato che li
esonera dal pagamento dei ticket per le prestazioni di
diagnostica effettuate in regime ospedaliero.
2. Al fine di facilitare il trattamento di cura e di
riabilitazione è consentita per la terapia della sclerosi
multipla la prescrizione multipla di farmaci, adeguati a
garantire la terapia per un massimo di trenta giorni.
3. I centri regionali rilasciano l'autorizzazione per
l'utilizzo di farmaci, già autorizzati all'immissione in
commercio, così come previsto dal decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, che non contemplano l'indicazione della
sclerosi multipla nella scheda tecnica. Per ottenere tale
autorizzazione i servizi di neurologia ospedalieri ed
universitari devono allegare alla richiesta lo schema
terapeutico che intendono proporre ed il necessario
riferimento bibliografico. I farmaci così autorizzati sono a
totale carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Nei casi previsti al comma 3, il centro regionale di
riferimento, ogni tre mesi, trasmette alla regione ed al
Ministero della sanità il numero dei casi di dispensazione,
indicando in sigla le generalità del paziente, la diagnosi, il
farmaco, la posologia e la durata del trattamento.
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