| (Associazioni di volontariato).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla
presente legge, i centri di cui all'articolo 2 e le unità
saritarie locali si avvalgono della collaborazione e del
sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei
limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le regioni possono, altresì, autorizzare i centri di
cui all'articolo 2 e le unità sanitarie locali ad avvalersi
della collaborazione con associazioni tra malati e familiari,
purché queste siano senza fine di lucro.
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