| (Copertura finanziaria).
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 100 miliardi per il 1996 ed in lire 40
miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, è posto a carico
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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3. I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza
delle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle
documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto
delle attività specifiche di diagnosi e, dove attuabili, di
ricerca.
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