| Onorevoli Colleghi! - La legge n. 107 del 1990 è da
tutti ritenuta uno strumento fondamentale per fornire al
cittadino un livello di sicurezza quasi totale nel settore
della trasfusione di sangue e di emoderivati che, come è noto,
rappresentano, in un rilevante numero di patologie gravi e
diffuse, se non l'unico, un insostituibile sbocco
terapeutico.
Questo obiettivo viene realizzato dalla legge citata
stabilendo capisaldi fondamentali quali il riconoscimento
dell'inalienabilità del sangue umano, che non deve essere
sottoposto a commercializzazione, ma solo donato nel contesto
di una libera scelta solidaristica.
In questa ottica viene giustamente valorizzato il ruolo
svolto dalle associazioni di donatori periodici che assicurano
la continuità della donazione e la massima sicurezza della
stessa.
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Viene, inoltre, stabilita la griglia di controllo della
catena trasfusionale nazionale, al fine di raggiungere,
attraverso l'autosufficienza, il massimo grado di sicurezza
sia per il donatore sia per il trasfuso, riducendo, nel
contempo, la pesante dipendenza verso l'estero di plasma ed
emoderivati.
Gravi avvenimenti hanno, tuttavia, posto all'attenzione
l'esigenza di alcune modifiche alla legge n. 107 del 1990.
L'improvvisa scomparsa dal mercato di prodotti quali
l'albumina, l'inspiegabile carenza di emoderivati,
attribuibile alla grave dipendenza dall'estero di cui l'Italia
soffre in questo settore, la denuncia, in Italia ed
all'estero, che prodotti con possibile contaminazione virale
non sono stati ritirati dal commercio, l'entrata in vigore di
direttive CEE che indirizzano gli Stati membri verso più
attenti controlli per la sicurezza di plasma ed emoderivati,
rende non più procrastinabile una modifica alla legge n. 107
del 1990 che la renda più efficace e di più facile
applicazione.
La presente proposta di legge si prefigge, nel solco
tracciato dalla legge n. 107 del 1990, di ottimizzare e
potenziare il circuito trasfusionale, istituendo una autorità
nazionale che coordini e supervisioni tutte le attività
connesse al settore, dall'assetto organizzativo in ambito
territoriale, alle modalità ed ai criteri di finanziamento
delle strutture trasfusionali del Servizio sanitario
nazionale, dalla regolamenta- zione delle attività di
frazionamento del plasma da parte delle industrie, alla
definizione dei criteri di scambio tra aziende socio-sanitarie
ed ospedaliere regionali ed interregionali.
Inoltre, stimolando la donazione e recependo le
risoluzioni del Parlamento europeo in merito alla sicurezza
delle procedure all'interno del circuito trasfusionale anche
nel campo della produzione di emoderivati per uso terapeutico,
la presente proposta di legge, anche attraverso il corretto
utilizzo degli emocomponenti donati, fornirà un modello
organizzativo di riferimento capace di portare l'Italia a
livelli di sicurezza difficilmente raggiungibili in assenza di
una autosufficienza complessiva e generalizzata.
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