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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


939
DDL0071-0003
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  In attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 6),
  e dell'articolo 6, primo comma, lettera  c),  della legge
  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
  nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici
  semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano
  e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.
     2.  Le attività di cui al comma 1 sono parte integrante del
  Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione
  volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi
  componenti.
     3.  E' consentito, nel rispetto delle vigenti disposizioni
  sulla emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e
  periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e
  l'autotrapianto nello stesso soggetto od in soggetto
  diverso.
     4.  Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere
  fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente è
  comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri
  fiscali, sotto il controllo del comitato ristretto di cui
  all'articolo 12, comma 3, di seguito denominato "comitato
  ristretto".
     5.  I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e
  distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a
  carico del Fondo sanitario nazionale.  Il comitato ristretto
  valuta ogni anno il relativo rapporto costi-benefìci.
     6.  Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa
  consultazione della commissione di cui all'articolo 12, di
  seguito denominata "commissione", sentito il Consiglio
  sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario
  di cessione delle unità di sangue tra i servizi sanitari,
  uniforme per tutto il territorio nazionale.
     7.  In ciascuna regione è istituito, ai sensi del decreto
  del Ministro della sanità, 18 giugno 1991, pubblicato nella
 
                               Pag. 4
 
  Gazzetta  Ufficiale  n. 167 del 18 luglio 1991, il
  registro del sangue.  I servizi di immunoematologia e di
  trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di
  coordinamento e compensazione ai sensi dell'articolo 8, comma
  3, trasmettono al Ministero della sanità i dati relativi alla
  loro attività ed, in copia, al comitato ristretto.
     8.  La partecipazione di associazioni e di federazioni di
  donatori volontari di sangue aventi le finalità di cui
  all'articolo 2, comma 2, alle attività trasfusionali,
  organizzate ai sensi dell'articolo 4, è regolata da apposite
  convenzioni adottate in conformità allo schema tipo definito
  dal decreto del Ministro della sanità, 18 settembre 1991,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 232 del 3 ottobre
  1991.
     9.  Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello
  schema tipo e previo idoneo preavviso alle regioni ed alle
  province autonome, i competenti organi regionali o provinciali
  non abbiano proceduto alla stipulazione delle relative
  convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si
  provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23
  ottobre 1985, n. 595.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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