| 1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 6),
e dell'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici
semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano
e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.
2. Le attività di cui al comma 1 sono parte integrante del
Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione
volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi
componenti.
3. E' consentito, nel rispetto delle vigenti disposizioni
sulla emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e
periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e
l'autotrapianto nello stesso soggetto od in soggetto
diverso.
4. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere
fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente è
comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri
fiscali, sotto il controllo del comitato ristretto di cui
all'articolo 12, comma 3, di seguito denominato "comitato
ristretto".
5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a
carico del Fondo sanitario nazionale. Il comitato ristretto
valuta ogni anno il relativo rapporto costi-benefìci.
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa
consultazione della commissione di cui all'articolo 12, di
seguito denominata "commissione", sentito il Consiglio
sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario
di cessione delle unità di sangue tra i servizi sanitari,
uniforme per tutto il territorio nazionale.
7. In ciascuna regione è istituito, ai sensi del decreto
del Ministro della sanità, 18 giugno 1991, pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 1991, il
registro del sangue. I servizi di immunoematologia e di
trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di
coordinamento e compensazione ai sensi dell'articolo 8, comma
3, trasmettono al Ministero della sanità i dati relativi alla
loro attività ed, in copia, al comitato ristretto.
8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di
donatori volontari di sangue aventi le finalità di cui
all'articolo 2, comma 2, alle attività trasfusionali,
organizzate ai sensi dell'articolo 4, è regolata da apposite
convenzioni adottate in conformità allo schema tipo definito
dal decreto del Ministro della sanità, 18 settembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre
1991.
9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello
schema tipo e previo idoneo preavviso alle regioni ed alle
province autonome, i competenti organi regionali o provinciali
non abbiano proceduto alla stipulazione delle relative
convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si
provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23
ottobre 1985, n. 595.
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