| 1. In attuazione dell'articolo 1, quinto comma, e
dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e
gratuita del sangue e dei suoi componenti.
2. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e le
relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del
Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo
sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei
donatori.
3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui
al comma 2, quelle il cui statuto corrisponde alle finalità
della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal
decreto del Ministro della sanità 7 giugno 1991, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 148 del 26 giugno 1991.
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4. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari
devono comunicare alle strutture trasfusionali di cui alla
presente legge gli elenchi dei propri donatori iscritti.
5. I servizi di immunoematologia e di trasfusione, i
centri trasfusionali e le unità di raccolta, istituiti ai
sensi degli articoli 5, 6 e 7, sono obbligati alla tenuta ed
all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed
occasionali.
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