| 1. Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende
l'offerta gratuita di sangue intero o di plasma normale
iperimmune, o piastrine, o leucociti previo consenso informato
e verifica della idoneità fisica del donatore. Il donatore può
consentire di essere sottoposto, indifferentemente, ai diversi
tipi di donazione, sulla base delle esigenze, trasfusionali ed
organizzative.
2. Le caratteristiche e le modalità delle donazioni
indicate al comma 1 sono definite ai sensi del decreto del
Ministro della sanità 27 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1991, tenute
aggiornate dal comitato ristretto.
3. Il prelievo di sangue intero o di plasma viene eseguito
su persone consenzienti, ai sensi del comma 1, di età non
inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e di
leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'articolo
1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di età
inferiore a diciotto anni, previo consenso degli esercenti la
potestà dei genitori, o del giudice tutelare.
4. L'accertamento della idoneità del donatore ai fini di
cui al presente articolo, viene eseguito da un medico, previa
esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame
obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo protocolli
emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita la
commissione. Il donatore volontario informato che, di fronte
ad un testimone che non sia il medico, rilascia il suo
consenso scritto per sottoporsi a vaccinazione od
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immunizzazione a fini preventivi o per sua volontà, può essere
sottoposto a prelievo del plasma iperimmune con la modalità
prescritta per i donatori di sangue e per la plasmaferesi.
5. Il prelievo di sangue intero è eseguito da un medico o,
sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da un
infermiere professionale.
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