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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


941
DDL0071-0005
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende
  l'offerta gratuita di sangue intero o di plasma normale
  iperimmune, o piastrine, o leucociti previo consenso informato
  e verifica della idoneità fisica del donatore.  Il donatore può
  consentire di essere sottoposto, indifferentemente, ai diversi
  tipi di donazione, sulla base delle esigenze, trasfusionali ed
  organizzative.
     2.  Le caratteristiche e le modalità delle donazioni
  indicate al comma 1 sono definite ai sensi del decreto del
  Ministro della sanità 27 dicembre 1990, pubblicato nella
  Gazzetta ufficiale  n. 20 del 24 gennaio 1991, tenute
  aggiornate dal comitato ristretto.
     3.  Il prelievo di sangue intero o di plasma viene eseguito
  su persone consenzienti, ai sensi del comma 1, di età non
  inferiore a diciotto anni.  Il prelievo di piastrine e di
  leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'articolo
  1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di età
  inferiore a diciotto anni, previo consenso degli esercenti la
  potestà dei genitori, o del giudice tutelare.
     4.  L'accertamento della idoneità del donatore ai fini di
  cui al presente articolo, viene eseguito da un medico, previa
  esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame
  obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo protocolli
  emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita la
  commissione.  Il donatore volontario informato che, di fronte
  ad un testimone che non sia il medico, rilascia il suo
  consenso scritto per sottoporsi a vaccinazione od
 
                               Pag. 6
 
  immunizzazione a fini preventivi o per sua volontà, può essere
  sottoposto a prelievo del plasma iperimmune con la modalità
  prescritta per i donatori di sangue e per la plasmaferesi.
     5.  Il prelievo di sangue intero è eseguito da un medico o,
  sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da un
  infermiere professionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=010 PAGFIN=0006 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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