| 1. Le attività trasfusionali sono esercitate nelle
seguenti strutture:
a) servizi di immuneomatologia e di
trasfusione;
b) centri trasfusionali;
c) unità di raccolta.
2. A livello regionale ed interregionale sono, altresì,
previsti:
a) centri di coordinamento e compensazione;
b) centri ed aziende convenzionate per la
produzione di emoderivati.
3. A livello nazionale sono, inoltre, previsti, la
commissione ed il comitato ristretto, di cui all'articolo
12.
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