Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


943
DDL0071-0007
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  I servizi di immunoematologia e di trasfusione sono
  strutture di presidio ospedaliero ed operano in bacini di
  utenza aventi una popolazione di almeno un milione di
  abitanti.  Essi possono essere integrati da uno o più centri
  trasfusionali laddove il bacino di utenza superi gli 800 mila
  abitanti o caratteristiche logistiche ed orografiche ne
  comportino la necessità.
     2.  I servizi di immunoematologia e di trasfusione sono
  organizzati in conformità alle disposizioni delle direttive
  assunte in materia di banche del sangue ed esercitano le
  seguenti funzioni, sotto il controllo dell'Istituto superiore
 
                               Pag. 7
 
  di sanità (ISS) e la responsabilità del comitato ristretto:
         a)  eseguire i controlli iniziali e periodici di
  idoneità alla donazione dei donatori volontari di sangue e di
  emocomponenti;
         b)  effettuare la raccolta, la tipizzazione, la
  conservazione e l'assegnazione del sangue umano per uso
  trasfusionale, scomponendo nelle sue frazioni il sangue
  raccolto ai fini della sua migliore utilizzazione;
         c)  assicurare una terapia trasfusionale mirata;
         d)  praticare le procedure aferetiche necessarie,
  compresa la plasmaferesi produttiva;
         e)  promuovere e praticare l'autotrasfusione;
         f)  garantire il buon uso del sangue;
         g)  inviare il plasma raccolto ai depositi
  refrigerati intermedi per lo stoccaggio, od all'industria
  identificata per il frazionamento.  Il ricevente, in base alla
  catalogazione, invia ai centri regionali di coordinamento e
  compensazione di cui alla lettera  a)  del comma 2
  dell'articolo 4, la lista di disponibilità delle unità di
  plasma per la produzione di emoderivati;
         h)  assicurare il coordinamento delle attività
  delle unità di raccolta;
         i)  partecipare ai programmi di ricerca e di
  controllo epidemiologico;
         l)  partecipare ai programmi di educazione alla
  donazione di sangue e di emocomponenti;
         m)  coordinare sul piano tecnico, scientifico ed
  organizzativo l'attività degli eventuali centri trasfusionali
  in un ambito territoriale definito dai piani sanitari
  regionali;
         n)  assicurare una adeguata integrazione con le
  altre strutture ospedaliere, al fine di garantire una completa
  assistenza ai pazienti emopatici, sia in regime di ricovero
  sia in regime ambulatoriale;
 
                               Pag. 8
 
         o)  provvedere alla tipizzazione ed all'esame della
  compatibilità tissutale;
         p)  eseguire, in relazione alle strutture
  laboratoristiche esistenti ed agli obiettivi dei piani
  sanitari regionali, compiti di diagnosi laboratoristica
  ematologica, di patologia dell'emostasi, di immunopatologia ed
  immunoematologia forense;
         q)  provvedere all'inventario del fabbisogno delle
  unità di emazie e di emocomponenti per il territorio di
  competenza e programmare la relativa copertura quantitativa e
  qualitativa;
         r)  garantire la registrazione, il controllo e la
  immunoprofilassi della malattia emolitica del neonato per il
  territorio di competenza;
         s)  favorire e coordinare la ricerca in
  immunoematologia e fungere da osservatorio epidemiologico per
  il territorio di competenza, sotto il coordinamento del
  comitato ristretto, che sovvenziona i progetti finalizzati, in
  collaborazione con le università ed i centri di ricerca
  dell'industria farmaceutica;
         t)  promuovere e praticare il predeposito del
  sangue intero a scopo autotrasfusionale;
         u)  favorire e praticare il predeposito di
  emocomponenti ed il recupero perioperatorio, mediante i
  servizi di emaferesi;
         v)  attuare tutte le misure atte a valutare e
  prevenire la diffusione delle malattie
  post- trasfusionali, principalmente quelle infettive;
         z)  effettuare le funzioni attribuitegli per
  competenza a favore dei presìdi locali delle Forze armate ed
  effettuare la catalogazione per la consegna al centro di
  coordinamento e compensazione delle Forze armate dotato di
  magazzino intermedio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=023 PAGFIN=0008 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati