| 1. I centri trasfusionali sono strutture ospedaliere. Essi
possono essere costituiti ad integrazione dei servizi di
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immunoematologia e di trasfusione, di cui all'articolo 5,
laddove il bacino di utenza di quest'ultimo superi il milione
di abitanti, ovvero risponda a particolari caratteristiche
logistiche ed orografiche. Il rapporto tra infrastrutture e
popolazione è identificato dal comitato ristretto, sentita la
commissione.
2. I centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere da a) ad e).
3. I presìdi ospedalieri, che non dispongono dei servizi
di cui al comma 1, sono forniti di una frigoemoteca collegata
con il servizio di immunoematologia e di trasfusione o con il
centro trasfusionale territorialmente competente.
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