| 1. Le unità di raccolta sono strutture fisse o mobili
finalizzate alla raccolta del sangue intero e di plasma
mediante emaferesi, secondo le modalità previste dall'articolo
5, comma 2, previo accertamento della idoneità del donatore
secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4. Esse
dipendono, sotto il profilo tecnico e organizzativo, dal
servizio di immunoematologia e di trasfusione del territorio
di competenza, ovvero laddove quest'ultimo sia integrato, dal
rispettivo centro trasfusionale, come definiti dai piani
sanitari regionali.
2. Le unità di raccolta possono essere gestite
direttamente anche dalle associazioni e dalle federazioni dei
donatori volontari di sangue, previa autorizzazione da parte
delle regioni territorialmente competenti, conformemente alle
esigenze indicate nei rispettivi piani sanitari regionali e
subordinatamente alla verifica della presenza di condizioni
strutturali idonee attuata dal comitato ristretto.
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