| 1. I centri regionali di coordinamento e compensazione
assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue,
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di plasma e di emoderivati all'interno di ogni regione.
2. I centri di cui al comma 1 del presente articolo, oltre
alle funzioni di cui all'articolo 5, hanno i seguenti
compiti:
a) coordinare le attività dei servizi di
immunoematologia e di trasfusione della regione, favorendo la
collaborazione delle associazioni e delle federazioni dei
donatori volontari di sangue;
b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di
plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma
necessario per tale scopo. Tale programmazione è
sistematicamente comunicata al comitato ristretto;
c) sovrintendere alle attività dirette al
controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e, se
necessario, all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree
carenti della regione e di altre regioni, in attuazione del
piano di coordinamento nazionale realizzato dal comitato
ristretto, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
d) collaborare con le strutture di cui
all'articolo 20, comma 3, per disporre di una scorta di
sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le
emergenze sanitarie, nonché per gli interventi in caso di
calamità ed organizzare l'assorbimento delle scorte
strategiche quando non utilizzate. Del piano tattico per le
emergenze è data comunicazione al Dipartimento della
protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) conservare una banca di emocomponenti congelati
appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in
collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanità;
f) inviare il plasma alle aziende produttrici di
emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai presìdi
ospedalieri della regione;
g) cedere e permutare il sangue umano e gli
emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici,
secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformità
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allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità,
sentite la commissione ed il comitato ristretto;
h) trasmettere al Ministero della sanità i dati di
cui all'articolo 1, comma 7.
3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano
sanitario, individua il servizio di immunoematologia e di
trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di
coordinamento e compensazione ai sensi del presente
articolo.
4. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attività
dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di
favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di
emoderivati è svolto dal comitato ristretto, in collaborazione
con l'Istituto superiore di sanità, d'intesa con il Ministro
della sanità e sentita la commissione.
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