Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


946
DDL0071-0010
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  I centri regionali di coordinamento e compensazione
  assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue,
 
                              Pag. 10
 
  di plasma e di emoderivati all'interno di ogni regione.
     2.  I centri di cui al comma 1 del presente articolo, oltre
  alle funzioni di cui all'articolo 5, hanno i seguenti
  compiti:
       a)  coordinare le attività dei servizi di
  immunoematologia e di trasfusione della regione, favorendo la
  collaborazione delle associazioni e delle federazioni dei
  donatori volontari di sangue;
       b)  rilevare il fabbisogno regionale annuale di
  plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma
  necessario per tale scopo.  Tale programmazione è
  sistematicamente comunicata al comitato ristretto;
       c)  sovrintendere alle attività dirette al
  controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e, se
  necessario, all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree
  carenti della regione e di altre regioni, in attuazione del
  piano di coordinamento nazionale realizzato dal comitato
  ristretto, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
       d)  collaborare con le strutture di cui
  all'articolo 20, comma 3, per disporre di una scorta di
  sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le
  emergenze sanitarie, nonché per gli interventi in caso di
  calamità ed organizzare l'assorbimento delle scorte
  strategiche quando non utilizzate.  Del piano tattico per le
  emergenze è data comunicazione al Dipartimento della
  protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri;
       e)  conservare una banca di emocomponenti congelati
  appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in
  collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanità;
       f)  inviare il plasma alle aziende produttrici di
  emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai presìdi
  ospedalieri della regione;
       g)  cedere e permutare il sangue umano e gli
  emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici,
  secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformità
 
                              Pag. 11
 
  allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità,
  sentite la commissione ed il comitato ristretto;
       h)  trasmettere al Ministero della sanità i dati di
  cui all'articolo 1, comma 7.
     3.  Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano
  sanitario, individua il servizio di immunoematologia e di
  trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di
  coordinamento e compensazione ai sensi del presente
  articolo.
     4.  Il compito di coordinare a livello nazionale l'attività
  dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di
  favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di
  emoderivati è svolto dal comitato ristretto, in collaborazione
  con l'Istituto superiore di sanità, d'intesa con il Ministro
  della sanità e sentita la commissione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=032 PAGFIN=0011 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati