| 1. Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte
con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di
produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte
alle direttive 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, e
75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, a tutti i
controlli dell'autorità sanitaria, ivi compresi quelli
previsti dalla direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1980, in quanto applicabili, da espletare sugli
impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul
plasma di origine e sui prodotti finiti.
2. Il Ministro della sanità, entro il 15 gennaio 1996,
sentito il parere della commissione e del comitato ristretto,
nonché del Consiglio superiore di sanità, individua, tra le
aziende di cui al comma 1 del presente articolo, i centri di
produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di
convenzioni con i centri regionali di coordinamento e
compensazione, singolarmente o tra loro consorziati, per il
frazionamento del plasma nazionale raccolto in Italia sotto il
controllo del comitato ristretto, con l'ausilio dei dati
statistici forniti dall'Istituto superiore di sanità, che
vigila sulla garanzia contro il danno biologico e sull'entità
e la resa del frazionamento e sulla qualità del prodotto
finale. L'elenco dei centri di cui al presente comma è
aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno.
3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere
dotati di adeguate dimensioni a copertura del fabbisogno
italiano, essere ad avanzata tecnologia, devono svolgere
interamente i cicli di frazionamento, di purificazione, di
trattamento virucidico, ripartizione farmaceutica e
confezionamento, in impianti siti sul territorio nazionale,
che permettano di produrre almeno albumina, immunoglobuline di
terza generazione e concentrati dei fattori della
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coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla
sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, sono stipulate in
conformità allo schema di riferimento predisposto del comitato
ristretto d'intesa con il Ministro della sanità e sentita la
commissione, sulla base del criterio del costo della
lavorazione o della cessione contro la permuta di
plasmaderivati. Tali convenzioni possono essere stipulate sia
dalle singole regioni, sia dalle regioni consorziate, sia
dalle Forze armate, previa identificazione delle aziende
idonee ai sensi del comma 2.
5. I prodotti plasmaderivati registrati e trattati,
ottenuti da plasma italiano, sono distribuiti dal Servizio
sanitario nazionale che assicura i riceventi per il danno
biologico ai sensi dell'articolo 23, comma 4, fissando le
modalità ed i parametri assicurativi per l'accesso al
riconoscimento ed al rimborso dell'eventuale danno.
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