| 1. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro della sanità,
con proprio decreto, sentita la commissione ed il comitato
ristretto, emana le norme di attuazione della presente
legge.
2. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano
sanitario nazionale, secondo le procedure di cui all'articolo
53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, le regioni predispongono i piani sangue
regionali, che costituiscono parte integrante dei piani
sanitari regionali, al fine di una razionale distribuzione
territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della
salute dei donatori e dei cittadini.
3. Ai fini di cui al comma 2 ciascuna regione esercita le
seguenti funzioni:
a) assicura, con riferimento all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione
dei donatori volontari di sangue e delle relative associazioni
o federazioni alle fasi della programmazione dell'attività dei
servizi trasfusionali;
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b) cura la tenuta del registro del sangue, di cui
all'articolo 1, comma 7;
c) provvede alla stipulazione delle convenzioni
con le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di
sangue ai sensi dell'articolo 1, comma 8;
d) definisce l'ambito territoriale di competenza
dei servizi di immunoematologia e di trasfusione e dei centri
trasfusionali, in collaborazione con il comitato ristretto;
e) individua tra i servizi di immunoematologia e
di trasfusione il servizio che esercita le funzioni di cui
all'articolo 8, comma 3;
f) provvede alla stipulazione delle convenzioni
con i centri di frazionamento e produzione di emoderivati
secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4;
g) cura i rapporti con la sanità militare per lo
scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche,
nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 20, comma
5;
h) promuove la donazione di sangue e di
emocomponenti e provvede all'aggiornamento del personale
sanitario sulle tematiche relative all'utilizzazione del
sangue e degli emoderivati;
i) promuove la donazione mirata di emocomponenti
eritrociti, piastrine, midollo osseo e plasma, sostenendo il
ruolo dell'industria di frazionamento come moltiplicatrice
degli sforzi per il raggiungimento dell'autosufficienza.
4. Entro sei mesi dalla data di emanazione del piano
sangue regionale ai sensi del comma 2, il Ministro della
sanità, sulla base delle carenze segnalate dai centri
regionali di coordinamento e compensazione al comitato
ristretto predispone, sentita la commissione, un progetto
mirato ad incrementare la donazione di sangue periodica ed
occasionale nei comuni delle regioni nelle quali non è stata
raggiunta l'autosufficienza del sangue donato, anche mediante
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il coinvolgimento degli stessi comuni in attività di
promozione e supporto rispetto all'associazionismo ed alle
attività tecnico-scientifiche svolte dalle aziende
ospedaliere.
5. Il progetto di cui al comma 4 prevede, altresì, le
iniziative più opportune tese a sensibilizzare l'opinione
pubblica, civile e militare, ed, in particolare, tutti i
potenziali donatori, sui valori umani e solidaristici che si
esprimono nella donazione del sangue ed a promuovere
l'associazionismo dei donatori al fine del raggiungimento
dell'autosufficienza.
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