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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


949
DDL0071-0013
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro della sanità,
  con proprio decreto, sentita la commissione ed il comitato
  ristretto, emana le norme di attuazione della presente
  legge.
     2.  Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano
  sanitario nazionale, secondo le procedure di cui all'articolo
  53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
  modificazioni, le regioni predispongono i piani sangue
  regionali, che costituiscono parte integrante dei piani
  sanitari regionali, al fine di una razionale distribuzione
  territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della
  salute dei donatori e dei cittadini.
     3.  Ai fini di cui al comma 2 ciascuna regione esercita le
  seguenti funzioni:
         a)  assicura, con riferimento all'articolo 11 della
  legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione
  dei donatori volontari di sangue e delle relative associazioni
  o federazioni alle fasi della programmazione dell'attività dei
  servizi trasfusionali;
 
                              Pag. 14
 
         b)  cura la tenuta del registro del sangue, di cui
  all'articolo 1, comma 7;
         c)  provvede alla stipulazione delle convenzioni
  con le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di
  sangue ai sensi dell'articolo 1, comma 8;
         d)  definisce l'ambito territoriale di competenza
  dei servizi di immunoematologia e di trasfusione e dei centri
  trasfusionali, in collaborazione con il comitato ristretto;
         e)  individua tra i servizi di immunoematologia e
  di trasfusione il servizio che esercita le funzioni di cui
  all'articolo 8, comma 3;
         f)  provvede alla stipulazione delle convenzioni
  con i centri di frazionamento e produzione di emoderivati
  secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4;
         g)  cura i rapporti con la sanità militare per lo
  scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche,
  nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 20, comma
  5;
         h)  promuove la donazione di sangue e di
  emocomponenti e provvede all'aggiornamento del personale
  sanitario sulle tematiche relative all'utilizzazione del
  sangue e degli emoderivati;
         i)  promuove la donazione mirata di emocomponenti
  eritrociti, piastrine, midollo osseo e plasma, sostenendo il
  ruolo dell'industria di frazionamento come moltiplicatrice
  degli sforzi per il raggiungimento dell'autosufficienza.
     4.  Entro sei mesi dalla data di emanazione del piano
  sangue regionale ai sensi del comma 2, il Ministro della
  sanità, sulla base delle carenze segnalate dai centri
  regionali di coordinamento e compensazione al comitato
  ristretto predispone, sentita la commissione, un progetto
  mirato ad incrementare la donazione di sangue periodica ed
  occasionale nei comuni delle regioni nelle quali non è stata
  raggiunta l'autosufficienza del sangue donato, anche mediante
 
                              Pag. 15
 
  il coinvolgimento degli stessi comuni in attività di
  promozione e supporto rispetto all'associazionismo ed alle
  attività tecnico-scientifiche svolte dalle aziende
  ospedaliere.
     5.  Il progetto di cui al comma 4 prevede, altresì, le
  iniziative più opportune tese a sensibilizzare l'opinione
  pubblica, civile e militare, ed, in particolare, tutti i
  potenziali donatori, sui valori umani e solidaristici che si
  esprimono nella donazione del sangue ed a promuovere
  l'associazionismo dei donatori al fine del raggiungimento
  dell'autosufficienza.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=019 PAGFIN=0015 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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