| 1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere
della commissione nazionale per il servizio trasfusionale e
del comitato ristretto di cui al comma 3.
2. La commissione è nominata, con proprio decreto, dal
Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto
sono disciplinate le modalità di funzionamento della
commissione. Essa è composta da:
a) quattro rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dal
Consiglio sanitario nazionale;
b) cinque rappresentanti delle associazioni dei
donatori volontari o delle loro federazioni più
rappresentative sul piano nazionale;
c) due esperti designati dalle associazioni
nazionali dei pazienti affetti da emofilia, talassemia e
leucemia;
d) nove esperti designati dal Ministro della
sanità, di cui tre scelti fra i medici dirigenti generali del
Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca
dell'Istituto superiore di sanità, tre scelti tra primari
ospedalieri e tra i docenti universitari e tre indicati dalle
società ematologiche di immunoematologia e trasfusione del
sangue ed emaferesi;
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e) l'ufficiale medico della sanità militare
designato dal Ministro della difesa;
f) un funzionario di carriera del Ministero del
tesoro;
g) un funzionario rappresentante dell'industria
farmaceutica tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 10,
commi 2 e 3;
h) un funzionario della carriera direttiva medica
del Ministero della sanità con qualifica non inferiore
all'ottava, che svolge le funzioni di segretario.
3. La commissione designa, tra i propri membri, un
comitato ristretto permanente, composto da:
a) il Ministro della sanità, che lo presiede;
b) il segretario della commissione;
c) un funzionario di una regione;
d) un rappresentante delle associazioni dei
donatori di sangue;
e) un rappresentante delle associazioni dei
pazienti;
f) un esperto del Ministero della sanità o delle
regioni;
g) un esperto dell'Istituto superiore di sanità od
un dirigente del settore farmaceutico;
h) un rappresentante delle industrie
farmaceutiche;
i) un rappresentante della sanità militare.
4. Il comitato ristretto ha compiti gestionali ed
operativi e può emanare circolari; gestisce i fondi attribuiti
ai sensi dell'articolo 23, comma 1; coordina le attività e la
loro programmazione in collaborazione con i centri regionali
di coordinamento e compensazione, verificando la loro
attuazione insieme all'Istituto superiore di sanità e
controllandone i risultati insieme alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
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5. I membri della commissione durano in carica tre anni e
possono essere riconfermanti una sola volta. Agli stessi si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni,
per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417,
per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di
trasferimento.
6. La commissione svolge le funzioni consultive per il
Ministro della sanità e per il comitato ristretto indicate
negli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16. La commissione
formula, altresì, al Ministro della sanità, con riferimento
alle norme di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, proposte sui criteri e modalità per lo scambio e la
cessione di unità di sangue e di emoderivati fra regioni o
province autonome, nonché sulla cessione delle eccedenze ad
enti identificati ed autorizzati allo smaltimento delle
scorte. Inoltre propone iniziative concernenti la propaganda
sulla donazione di sangue e sulle modalità del coordinamento
delle attività promozionali delle associazioni dei donatori di
sangue e delle relative federazioni.
7. Il Ministro della sanità, sentito il comitato, formula
il piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
nell'ambito del quale definisce un programma specifico per le
attività trasfusionali. In relazione alla elaborazione di tale
programma specifico la commissione determina una proposta di
programma triennale riguardante il complesso delle proprie
competenze.
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