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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


950
DDL0071-0014
Progetto di legge Camera n. 71 - testo presentato - (DDL13-71)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C71. TESTIPDL
...C71.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC71 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
  presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere
  della commissione nazionale per il servizio trasfusionale e
  del comitato ristretto di cui al comma 3.
     2.  La commissione è nominata, con proprio decreto, dal
  Ministro della sanità, che la presiede.  Con lo stesso decreto
  sono disciplinate le modalità di funzionamento della
  commissione.  Essa è composta da:
         a)  quattro rappresentanti delle regioni e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano designati dal
  Consiglio sanitario nazionale;
         b)  cinque rappresentanti delle associazioni dei
  donatori volontari o delle loro federazioni più
  rappresentative sul piano nazionale;
         c)  due esperti designati dalle associazioni
  nazionali dei pazienti affetti da emofilia, talassemia e
  leucemia;
         d)  nove esperti designati dal Ministro della
  sanità, di cui tre scelti fra i medici dirigenti generali del
  Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca
  dell'Istituto superiore di sanità, tre scelti tra primari
  ospedalieri e tra i docenti universitari e tre indicati dalle
  società ematologiche di immunoematologia e trasfusione del
  sangue ed emaferesi;
 
                              Pag. 16
 
         e)  l'ufficiale medico della sanità militare
  designato dal Ministro della difesa;
         f)  un funzionario di carriera del Ministero del
  tesoro;
         g)  un funzionario rappresentante dell'industria
  farmaceutica tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 10,
  commi 2 e 3;
         h)  un funzionario della carriera direttiva medica
  del Ministero della sanità con qualifica non inferiore
  all'ottava, che svolge le funzioni di segretario.
     3.  La commissione designa, tra i propri membri, un
  comitato ristretto permanente, composto da:
         a)  il Ministro della sanità, che lo presiede;
         b)  il segretario della commissione;
         c)  un funzionario di una regione;
         d)  un rappresentante delle associazioni dei
  donatori di sangue;
         e)  un rappresentante delle associazioni dei
  pazienti;
         f)  un esperto del Ministero della sanità o delle
  regioni;
         g)  un esperto dell'Istituto superiore di sanità od
  un dirigente del settore farmaceutico;
         h)  un rappresentante delle industrie
  farmaceutiche;
         i)  un rappresentante della sanità militare.
     4.  Il comitato ristretto ha compiti gestionali ed
  operativi e può emanare circolari; gestisce i fondi attribuiti
  ai sensi dell'articolo 23, comma 1; coordina le attività e la
  loro programmazione in collaborazione con i centri regionali
  di coordinamento e compensazione, verificando la loro
  attuazione insieme all'Istituto superiore di sanità e
  controllandone i risultati insieme alla Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano.
 
                              Pag. 17
 
     5.  I membri della commissione durano in carica tre anni e
  possono essere riconfermanti una sola volta.  Agli stessi si
  applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
  Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni,
  per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le
  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16
  gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417,
  per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di
  trasferimento.
     6.  La commissione svolge le funzioni consultive per il
  Ministro della sanità e per il comitato ristretto indicate
  negli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16.  La commissione
  formula, altresì, al Ministro della sanità, con riferimento
  alle norme di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 11,
  comma 1, proposte sui criteri e modalità per lo scambio e la
  cessione di unità di sangue e di emoderivati fra regioni o
  province autonome, nonché sulla cessione delle eccedenze ad
  enti identificati ed autorizzati allo smaltimento delle
  scorte.  Inoltre propone iniziative concernenti la propaganda
  sulla donazione di sangue e sulle modalità del coordinamento
  delle attività promozionali delle associazioni dei donatori di
  sangue e delle relative federazioni.
     7.  Il Ministro della sanità, sentito il comitato, formula
  il piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 53 della
  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
  nell'ambito del quale definisce un programma specifico per le
  attività trasfusionali.  In relazione alla elaborazione di tale
  programma specifico la commissione determina una proposta di
  programma triennale riguardante il complesso delle proprie
  competenze.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-71 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0071 TOTPAG=0025 TOTDOC=0026 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=013 PAGFIN=0017 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=007100 00 FASCIDC=13DDL0071 SORTNAV=0007100 000 00000 ZZDDLC71 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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