| 1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è
sostituito dal seguente:
" Art. 1. - 1. I donatori di sangue e di
emocomponenti in base alla certificazione rilasciata dal
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servizio trasfusionale in funzione di pubblico ufficiale,
possono ottenere uno sgravio fiscale.
2. Lo sgravio di cui al comma 1, può essere portato
in detrazione dal reddito ai fini della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche per un importo di lire 50.000
per ogni donazione. In caso di dichiarazione congiunta il
capofamiglia può portare in detrazione le quote spettanti che
ciascun componente a carico ha maturato nell'arco del periodo
di riferimento.
3. Gli oneri previdenziali a carico dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previsti
dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono
soppressi".
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