| 1. L'importazione e l'esportazione del sangue umano
conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico,
profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal comitato
ristretto, secondo le modalità stabilite con apposito decreto
del Ministro della sanità, sentito il parere della
commissione.
2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è
consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di
provenienza, risultino autorizzati da parte dell'autorità
sanitaria, in conformità alla legislazione italiana, alla
commercializzazione per uso terapeutico umano e che, fatta
eccezione per quelli di provenienza dai Paesi membri
dell'Unione europea, essi risultino autorizzati anche
dall'autorità sanitaria italiana.
3. L'importazione di emoderivati è, altresì, consentita a
condizione, che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia
possibile documentare la provenienza del plasma e la
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negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed
anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente
ricevente. L'autocertificazione è, pertanto, sostituita dalla
richiesta di certificazione all'Istituto superiore di sanità
per ogni prodotto ottenuto dal frazionamento di plasma
importato da Paesi extracomunitari.
4. L'importazione di plasma ed emoderivati semilavorati
per la lavorazione negli impianti dislocati sul territorio
nazionale è autorizzata con le procedure previste per
l'importazione temporanea e stabilita nel decreto di cui al
comma 1.
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