| 1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche
autotrasfusionali sotto forma di predeposito e di recupero
perioperatorio. I servizi ed i centri di cui agli articoli 5 e
6 operano e coordinano, in collaborazione con le direzioni
sanitarie, con i servizi di anestesia e con le divisioni
chirurgiche, tutte le iniziative necessarie al raggiungimento
di tale scopo, anche attraverso programmi di massima richiesta
chirurgica di sangue, controlli sulla utilizzazione del sangue
e degli emocomponenti, e monitoraggio delle richieste
trasfusionali.
2. La Commissione emana direttive tecniche e promozionali
al fine di divulgare le metodologie di riduzione della
trasfusione di sangue omologo e recepisce le direttive
tecniche emanate in materia dai competenti organi
comunitari.
3. Le direzioni sanitarie delle singole aziende
ospedaliere verificano mensilmente, sulla base di questionari
predisposti dalla commissione, il ricorso intraospedaliero
alle pratiche autotrasfusionali; i dati così raccolti sono
mensilmente trasmessi al centro regionale di coordinamento e
compensazione.
4. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi programmi di
aggiornamento sanitario, dispongono per il personale medico e
di assistenza, corsi obbligatori dedicati ai temi del corretto
uso del sangue e degli emocomponenti, compresi
l'autotrasfusione, l'emodiluizione ed il recupero
perioperatorio.
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