| 1. Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o
distribuisce sangue umano, o produce e mette in commercio
derivati del sangue umano in violazione delle norme di legge e
per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre
anni e la multa da lire 400.000 a lire 20 milioni. Se il
colpevole è persona che esercita la professione sanitaria,
alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della
professione per un periodo non inferiore a due anni.
2. L'autorità sanitaria locale dispone la chiusura della
struttura non autorizzata ai sensi della presente legge.
3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini
di lucro è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3
milioni.
4. In caso di recidiva per i reati di cui ai commi 1 e 3,
si applicano, rispettivamente, le pene della reclusione fino a
quattro anni e dell'arresto fino a tre mesi.
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