| 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche
universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici
classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera,
dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine
Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e degli ospedali militari.
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1,
vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del
Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, ed al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.
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